A
Alessandro
Ospite
Un soggetto ha proceduto alla rivalutazione di un bene di impresa ai sensi L.350/2003 effettuando le scritture contabili e compilando il quadro ry del modello unico ma al 20 luglio non ha effettuato il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.
Si può effettuare il ravvedimento operoso?
Alcuni operatori del call center mi hanno risposto affermativamente poichè il versamento è l'atto unico di una serie di adempimenti che si manifestano con la compilazione delle scritture contabili e del modello unico di cui pertanto ne seguono in tutto e per tutto gli effetti ed in quanto non risulta che vi sia esplicita preclusione in materia al ravvedimento.
Altri operatori hanno manifestato perplessità in quanto assimilano alla disciplina delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni per le quali è esplicitamente prevista la validità del versamento dei termini della prima rata.
Io sarei propenso ad effettuare il ravvedimento poichè la disciplina dice esclusivamente che il versamento della prima rata deve essere effettuato alla data del versamento di unico, vedendo pertanto un diretto concatenamento ai termini ad esso connessi, come ad esempio la possibilità di dilazionare dal 20 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. In secondo luogo
perchè se il momento topico è da identificare nel versamento al 20 luglio l'assemblea dei soci non avrebbe potuto approvare un bilancio contenente le rivalutazioni senza avere la certezza che l'amministratore si sarebbe "dimenticato" di effettuare il versamento. Senza pensare che gli ammortamenti 2003 sono già stati calcolati sui valori rivalutati.
Gradirei un parere in merito.
Alessandro Ruglioni - Ponsacco(PI)
Si può effettuare il ravvedimento operoso?
Alcuni operatori del call center mi hanno risposto affermativamente poichè il versamento è l'atto unico di una serie di adempimenti che si manifestano con la compilazione delle scritture contabili e del modello unico di cui pertanto ne seguono in tutto e per tutto gli effetti ed in quanto non risulta che vi sia esplicita preclusione in materia al ravvedimento.
Altri operatori hanno manifestato perplessità in quanto assimilano alla disciplina delle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni per le quali è esplicitamente prevista la validità del versamento dei termini della prima rata.
Io sarei propenso ad effettuare il ravvedimento poichè la disciplina dice esclusivamente che il versamento della prima rata deve essere effettuato alla data del versamento di unico, vedendo pertanto un diretto concatenamento ai termini ad esso connessi, come ad esempio la possibilità di dilazionare dal 20 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. In secondo luogo
perchè se il momento topico è da identificare nel versamento al 20 luglio l'assemblea dei soci non avrebbe potuto approvare un bilancio contenente le rivalutazioni senza avere la certezza che l'amministratore si sarebbe "dimenticato" di effettuare il versamento. Senza pensare che gli ammortamenti 2003 sono già stati calcolati sui valori rivalutati.
Gradirei un parere in merito.
Alessandro Ruglioni - Ponsacco(PI)