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Rivalutazione Beni di impresa Decreto Agosto 2020

Buongiorno,
faccio riferimento all'articolo sottostante
.

Mi chiedo, come faccio a capire se una determinata immobilizzazione può essere suscettibile di incremento di valore.
Io - d'istinto - credo non potrò utilizzare tale normativa in quanto le immobilizzazioni che abbiamo sono perlopiù macchine di ufficio, impianti di importo irrisorio e solo 2 auto.
Credo che le rivalutazioni abbiano senso su valori già di per sè rilevanti...
Potreste aiutarmi a capire quali sono le valutazioni che devo fare per capire quando si può fare la rivalutazione?

Grazie mille
 
Buongiorno a Te: nel 2008 in azienda abbiamo rivalutato gli immobili acquisiti negli anni 80 - per farlo ci siamo serviti di una perizia di un ingegnere che ha certificato il valore ed ha evidenziato la vita residua utile dei cespiti (da tale perizia, ho quindi effettuato gli ammortamenti ad aliquota inferiore rispetto al 3% classico previsto fiscalmente).
Sulle attrezzature d'ufficio dubito possa farsi una rivalutazione considerata l'obsolescenza tecnologica assai veloce di tali prodotti - sulle auto, se ammortizzate completamente potresti verificare il loro valore di mercato (es. Quattroruote) - per gli impianti dovresti verificare sempre con un tecnico o col fornitore degli stessi.
 
Grazie Gianni,
ho letto da qualche altra parte proprio della non obbligatorietà - in via eccezionale - della perizia da parte di un tecnico che ne attesti il valore ( al contrario di come è la normativa generale) e quindi pensavo proprio di basarmi sull'andamento del mercato che, come mi dici, ha poco senso per macchine d'ufficio e similari.. per le auto mi hai dato una bella idea!! guardo il Quattroruote. invece impianti non ne abbiamo quindi nessuna valutazione.
Grazie mille!!
 
Buongiorno,
dal DL 104/2020 si capisce che la possibilità può essere colta da qualsiasi azienda, sia essa società di capitali, che società di persone o ditta individuale, importante è la contabilità ordinaria, o sbaglio?
un'ultima cosa: il valore rivalutato, deve essere in linea col valore attuale del bene in base alle sue condizioni e a i valori di mercato. La cosa può riguardare beni riscattati da leasing (riscatto molto basso) oppure beni abbastanza "vecchi" o acquistati usati e poi "sistemati" e che attualmente hanno un valore maggiore rispetto a quello riportato in bilancio? I valori attribuiti devono essere riportati su apposita lettera accompagnatoria, anche sottoscritta dallo stesso imprenditore? Per valori relativi, naturalmente per valori importanti, è meglio la perizia di un professionisita.
Grazie
 
Buongiorno, spero possa esserti di aiuto quest'articolo:
Quanto alla prima domanda, pare che solo le società di capitali possano aderire...
Quanto alla procedura di rivalutazione, ritengo che la perizia di persona esterna abbia indubbio valore; qualora si parla di macchina/impianto dell'azienda opportunamente mantenuto e migliorato, si dovrà anche qui relazionare e dare evidenza dei benefici economici futuri che il cespite darà all'azienda.
 
ART. 73 TUIR COMMI A-B:
  1. a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  2. b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 
Legge di bilancio per il 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 696 a 704


Comma 702


Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Art. 15 legge 342/2000
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i
beni relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle
imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle
societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano
attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.

Direi che:

Tutte le società sia di persone che di capitali, sono ammesse alla
Rivalutazione. Oltre alle ditte individuali residenti, anche le non
residenti possono rivalutare i beni rivalutabili non che le società estere,
purché con stabile organizzazione in Italia.

Sia per le ditte individuali che per le società di persone non è obbligatoria la
contabilità ordinaria, ma sono ammesse anche le ditte in contabilità semplificata,
la cui rivalutazione andrà direttamente imputata sul registro dei beni ammortizzabili
in sostituzione del bilancio.
 
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