Scomputo della ritenuta anche con la sola fattura
Per lo scomputo delle ritenute subite basta la fattura. Se manca la certificazione, il professionista o l’impresa che ha subito la ritenuta deve esibire la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, a conferma dell’importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. È questo il parere dell’Agenzia delle entrate, fornita con la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009. Gli uffici locali delle Entrate non potranno più contestare l’importo della ritenuta quando, in mancanza della certificazione, il lavoratore autonomo o l’impresa che ha subito al ritenuta può esibire la fattura o un altro documento dal quale si può rilevare: l’ammontare lordo dei compensi; l’importo della ritenuta; il netto corrisposto.