L’art. 13, Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) introduce nel nostro sistema fiscale un nuovo regime agevolato, al quale possono aderire coloro che, soddisfando i requisiti specificamente previsti dalla norma, iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2001. L’agevolazione può essere applicata per i primi 3 periodi d’imposta.
DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
Possono usufruire dell’agevolazione in esame:
- le persone fisiche che avviano un’attività professionale o artistica ovvero d’impresa ai sensi degli artt. 49 e 51, TUIR;
- le imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, TUIR.
Sono escluse, pertanto, le società di persone e gli studi professionali, nonché le società di capitali e gli altri soggetti IRPEG.
Il riferimento alle persone fisiche va inteso in senso generale, dal momento che la norma non introduce particolari condizioni legate, per esempio, all’età, al sesso o allo stato di disoccupazione.
Inoltre non vi è alcuna limitazione né a determinati settori di attività né a specifiche aree geografiche ritenute “svantaggiate”.
Come precisato nella C.M. 3.1.2001, n. 1/E, il regime forfetario dei c.d. “soggetti minimi” (di cui alla Legge n. 662/96) risulta incompatibile con il nuovo regime agevolato. Dovrà pertanto essere valutata, in sede di avvio dell’attività, la convenienza per l’uno o l’altro regime.
REQUISITI NECESSARI
Per poter beneficiare del regime sostitutivo devono essere soddisfatte le condizioni di seguito esposte.
Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi 3 anni attività d’impresa, artistica o professionale, neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.
La norma non fa riferimento agli ultimi 3 periodi d’imposta e pertanto per la verifica di tale condizione deve essere considerato quanto posto in essere negli ultimi 3 anni solari (1095 giorni).
A tale proposito, il Ministero ha sottolineato, nella citata C.M. n. 1/E, che la semplice apertura della partita IVA nell’arco degli ultimi 3 anni non preclude automaticamente la fruizione dell’agevolazione, essendo necessario l’effettivo esercizio dell’attività.
Il precedente ruolo di socio di società di capitali non configura una causa di esclusione. L’attività non deve costituire “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo”, anche in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. È fatto salvo il caso in cui l’attività precedentemente esercitata consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni.
Appare chiaro l’intento antielusivo della disposizione, finalizzata ad escludere dall’agevolazione le situazioni di potenziale “abuso”, in cui l’avvio di una nuova attività non comporti alcuna modifica, se non nella qualificazione giuridica (ad esempio, da lavoratore dipendente ad autonomo), dell’attività precedentemente esercitata.
In quest’ottica il Ministero ritiene, in via interpretativa, che vi sia “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività non si differenzi dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita. A titolo esemplificativo, nella menzionata circolare n. 1/E, è riportato il caso di un soggetto che abbia lavorato come dipendente di un’impresa di autotrasporti ed intraprenda la stessa attività, utilizzando lo stesso mezzo e continuando a servire la stessa clientela: l’identico contenuto economico della nuova attività nonché l’utilizzo degli stessi mezzi configurano una situazione di “mera prosecuzione”.
È evidente che ogni caso andrà comunque esaminato e valutato singolarmente.
Così, ad esempio, se un soggetto, che ha precedentemente lavorato come dipendente di un’impresa edile in qualità di manovale, intende avviare l’attività di costruzione edile con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell’ex datore di lavoro), potrà usufruire del regime agevolato.
I compensi o ricavi conseguiti non devono superare i seguenti importi, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata:
Lavoro autonomo Impresa
prestazioni di servizi altre attività
Compensi
non superiori a 60 milioni Ricavi
non superiori a 60 milioni Ricavi
non superiori a 120 milioni
Tale disposizione va collegata a quella relativa ai limiti previsti per la decadenza dal regime. Se infatti i ricavi o compensi conseguiti eccedono i predetti limiti, ma in misura non superiore al 50% degli stessi (ossia per ricavi/compensi fino a 90 milioni ovvero 180 milioni), il regime cessa di avere efficacia a partire dal periodo successivo. Il Ministero delle Finanze dovrà chiarire se i limiti siano da considerare “assoluti” ovvero se debbano essere ragguagliati in base alla data di inizio dell’attività (ai fini sia dell’ammissione che della decadenza dal beneficio).
Nel caso di prosecuzione di un’attività d’impresa avviata da un altro soggetto, i predetti limiti di ricavi sono riferiti a quanto conseguito nell’esercizio precedente a quello dell’acquisizione.
Si osserva, peraltro, che la norma richiede la sussistenza di tale requisito solo in relazione ad attività d’impresa e non anche ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolte da altro soggetto.
Da ciò conseguirebbe la possibilità per un neo-professionista di rilevare la clientela di un altro studio usufruendo del regime fiscale agevolato, a prescindere dall’ammontare dei compensi da questi conseguito, ma a patto, naturalmente, di soddisfare le altre condizioni richieste (ad esempio, non avere già svolto l’attività né come dipendente che come collaboratore). Tale constatazione si configura particolarmente interessante nelle ipotesi di subentro di un figlio nella professione svolta dal padre.
Devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il comma 9 dell’art. 14 in esame dispone che per l’attuazione del regime agevolato siano emanati appositi decreti ministeriali. Dovrà essere specificato, ad esempio, se per usufruire del regime in esame sia necessaria un’apposita opzione ed eventualmente con quali modalità esercitarla.
Ciò premesso, di seguito si espone il contenuto dell’agevolazione, che trova applicazione nel primo periodo d’imposta di inizio dell’attività e nei due successivi.
Dalla lettura della norma si può desumere che il contribuente, una volta scelto tale regime, è obbligato ad applicarlo per un triennio. Dovrà essere chiarito se, trattandosi comunque di un regime agevolato, il contribuente possa “revocare”, per propria convenienza, la scelta precedente.
Imposta sostitutiva
E’ previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa calcolato secondo le regole stabilite dagli artt. 50 o 79, TUIR.
Nel caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore (titolare).
La determinazione dell’IVA e dell’IRAP segue le regole ordinarie.
Tale reddito, essendo soggetto ad imposta sostitutiva:
- - non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF: solo le eventuali altre tipologie di reddito possedute concorreranno alla formazione del reddito complessivo da tassare in base alle aliquote proporzionali per scaglioni;
- - non costituisce base imponibile per l’applicazione delle addizionali all’IRPEF.
Considerata la natura "sostitutiva" dell'imposta dovuta, si ritiene che al contribuente non dovrà essere operata, da parte del committente, l'eventuale ritenuta alla fonte. A tal fine l'interessato dovrà fornire apposita dichiarazione attestante l'utilizzo del regime riservato alle nuove iniziative.
La norma specifica che all’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che costituisce la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva, va fatto riferimento ai fini contributivi, previdenziali ed extra-tributari, nonché per la determinazione del reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico (art. 12, comma 3, TUIR).
Semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi
Per i soggetti ammessi al regime agevolato è previsto l’esonero dai seguenti obblighi contabili e dichiarativi:
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA;
liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell’IVA. Stante l’esonero dal versamento periodico, si osserva che non sono state ancora fissate le modalità di versamento dell’IVA (presumibilmente dovrà essere corrisposta una sola volta l'anno).
Gli adempimenti dei soggetti agevolati saranno pertanto limitati:
alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi, quando prescritta;
alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
Assistenza fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria
I soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possono farsi assistere dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “tutor”), nell’espletamento degli adempimenti tributari (ad esempio, predisposizione della dichiarazione, liquidazione delle imposte, ecc.), in base alla documentazione e ai dati forniti dal contribuente stesso. Tale assistenza da parte dell’Amministrazione rappresenta un facoltà per il contribuente (nella originaria stesura della norma, era indicato come obbligo). Chi decide di avvalersene, deve comunque dotarsi di un computer che gli consenta il collegamento con l’Amministrazione finanziaria.
È concesso un credito d’imposta pari al 40% del prezzo d’acquisto della strumentazione informatica necessaria e dei relativi accessori, nel limite massimo di L. 600.000.
Nell'ipotesi di acquisizione in leasing il credito è commisurato al 40% del prezzo di acquisto del bene da parte della società di leasing, ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta sempre con il limite massimo di L. 600.000.
Il credito d’imposta non è tassabile, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97 e non è rimborsabile.
DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
Il superamento dei limiti di compensi o ricavi stabiliti per l’ammissione al regime agevolato nel triennio suddetto comporta la decadenza dallo stesso.
Il conseguente assoggettamento al regime di tassazione ordinario ha decorrenza diversa, a seconda di quanto i compensi o ricavi conseguiti nel periodo d’imposta superano i limiti massimi previsti:
SOGGETTO AGEVOLATO DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
Þ TASSAZIONE ORDINARIA
A partire dal periodo successivo A partire dallo stesso periodo
Lavoratore autonomo Compensi superiori a 60 milioni ma inferiori a 90 milioni Compensi superiori a 90 milioni
Impresa di servizi Ricavi superiori a 60 milioni
ma inferiori a 90 milioni Ricavi superiori a 90 milioni
Impresa avente ad oggetto altre attività Ricavi superiori a 120 milioni
ma inferiori a 180 milioni Ricavi superiori a 180 milioni
CONSIDERAZIONI - VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA
La valutazione circa l'adozione o meno del regime agevolato nel primo triennio va effettuata tenendo conto:
che l'aliquota applicata al primo scaglione di reddito imponibile, considerata anche l'addizionale regionale, è pari al 18,9% (risparmio d'imposta 8,9%);
dell'esistenza di altri redditi e di eventuali oneri deducibili e/o detraibili;
della possibilità di applicare il regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 662/96.
Va sottolineato, infine, che le norme in esame non prevedono, rispetto a quanto disposto in relazione al precedente regime sostitutivo di cui al D.L. n. 357/94 (Legge Tremonti), l’indeducibilità per l’acquirente/committente del costo dei beni/servizi effettuati presso un soggetto agevolato.
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