In linea generale la R.A. si versa entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Tuttavia, il DPR 445/1997 ha introdotto una semplificazione per i sostituti di imposta che erogano compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti per un importo non superiore a euro 1.032,91. Ti riporto il testo dell'art. 2 del ridetto DPR:
1.)I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi.
2.)Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Quindi, se ricorrono le condzioni una ritenuta relativa al mese di agosto 2005, potrà essere versata entro il 20 giugno 2006.