Gli interventi in questione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale e/o sulle loro pertinenze. Sono, quindi, esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale e gli interventi di nuova costruzione, essendo l'agevolazione volta a favorire il "recupero" del patrimonio edilizio esistente (vale anche per la seconda casa)