E' bene ch tu sappia che la normativa è stata recentemente modificata e di seguito riporto il testo della Circ. 28 che commenta le variazioni.
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (ART. 35, COMMI 19,
20, 35-TER E 35-QUATER)
L'articolo 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del decreto ha
modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni
edilizie.
In particolare:
. il comma 19 ha inserito nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, il comma 121-bis, il quale stabilisce che: "Le agevolazioni di
cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa mano
d'opera sia evidenziato in fattura";
. il comma 20 prevede che: "Le disposizioni del comma 19 si applicano in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto";
. il comma 35- ter prevede che: "E' prorogata per l'anno 2006, nella
misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, fatturate dal da 1 ottobre 2006";
. il comma 35- quater inserisce nell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo il comma 121-bis, il comma 121-ter, il quale
stabilisce che: "A decorrere dal 1 ottobre 2006 la quota di cui al
comma precedente e' pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila
euro per abitazione."
Per quanto riguarda la prima delle modifiche introdotte (comma 19),
viene disposta una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinati dagli articoli 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
Tali agevolazioni consistono:
. nella detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'IRPEF per un importo
percentuale delle spese sostenute fino ad un massimo di spese di
48.000,00 euro, per interventi di recupero di immobili abitativi da
parte delle persone fisiche;
. nell'analoga detrazione prevista per i soggetti che acquistano unita'
abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o
di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno
eseguito interventi di recupero edilizio. In questo caso, i lavori di
ristrutturazione devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2006 e la
alienazione o assegnazione dell'immobile deve avvenire entro il 30
giugno 2007.
La disposizione introdotta con il comma 19 integra quella contenuta nel
comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha
prorogato, per l'anno 2006, le detrazioni dall'imposta lorda previste in
materia di recupero del patrimonio edilizio, elevando la quota detraibile al
41 per cento degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente.
Per effetto dell'entrata in vigore della norma recata dal decreto, ai
casi di diniego dell'agevolazione elencati, tassativamente, nell'articolo 4
del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 - quali, ad esempio,
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Circolare del 04/08/2006 n. 28
l'esecuzione delle opere edilizie difformi da quelle oggetto di
comunicazione o l'esecuzione dei pagamenti secondo modalita' diverse da
quelle previste - ne viene aggiunto un altro consistente nell'inosservanza
dell'obbligo, a carico dell'impresa che esegue i lavori, di evidenziare in
fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.
Si tratta di una disposizione che, ai sensi del successivo comma 20, si
rende applicabile in relazione alla spese sostenute dal 4 luglio 2006, data
di entrata in vigore del decreto.
Con la modifica apportata dal comma 35-ter viene ripristinata, per le
prestazioni fatturate dal 1 ottobre 2006, l'applicazione dell'aliquota IVA
agevolata in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999,
n. 488.
Si ricorda che l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento (in luogo del
20 per cento) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
abitativo e' stata introdotta dal predetto articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge n. 488 del 1999, il quale, in attuazione della direttiva
comunitaria n. 1999/85 del 22 ottobre 1999, consente agli stati membri di
prevedere, per un periodo massimo di tre anni, aliquote IVA ridotte per
settori ad alta intensita' di manodopera. Con successivi provvedimenti,
l'agevolazione e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2005.
In assenza di autorizzazione comunitaria, dal 1 gennaio 2006
l'aliquota IVA e' stata ricondotta alla misura ordinaria del 20 per cento.
Sempre a partire dalla stessa data, la percentuale di detrazione dell'IRPEF
e' stata innalzata dal 36 al 41 per cento, al fine di compensare il venir
meno dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.
Il ripristino dell'aliquota IVA al 10 per cento e' stato reso
possibile per effetto della emanazione della Direttiva europea approvata il
14 febbraio 2006, che ha prorogato fino al 2010 il regime dell'IVA agevolata
sui servizi ad alta intensita' di manodopera.
Coerentemente con l'intervento recato dal comma 35-quater, sempre a
decorrere dal 1 ottobre (e fino al 31 dicembre 2006, come gia' ricordato),
la quota di detrazione dall'IRPEF viene ridotta dal 41 al 36 per cento.
Si ritiene che le disposizioni (riguardanti, rispettivamente, la
riduzione della misura dell'aliquota IVA al 10 per cento e l'abbattimento
della misura della detrazione dall'IRPEF al 36 per cento) siano strettamente
correlate, di tal che e' necessario che, in relazione alla stessa spesa, le
percentuali dell'aliquota IVA e della detrazione IRPEF siano applicate,
rispettivamente, nella misura predetta per ciascuna. In sostanza, la
detrazione dall'IRPEF nella misura del 41 per cento puo' essere fruita solo
ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del
20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10
per cento dovra' essere applicata la detrazione dall'IRPEF nella misura del
36 per cento.
Sempre con il comma 35-quater il limite di spesa viene fissato in
48.000 euro per ogni singola abitazione, a decorrere dal 1 ottobre 2006.
L'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, che ha introdotto
l'agevolazione in questione, stabilisce che: "Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a
carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni
di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile,
nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
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anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze."
La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 ha al riguardo chiarito che
il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione (che nel
corso degli anni ha subito variazioni, fino all'importo di 48.000 euro
fissato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289), va riferito alla persona
fisica e alla singola unita' immobiliare sulla quale sono stati effettuati
gli interventi di recupero. In caso di comproprieta' o contitolarita' del
diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali, ciascun
comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di
possesso, poteva calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati,
in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Con la modifica introdotta dal comma 35-quater, il limite sul quale
calcolare la detrazione IRPEF e' ora fissato espressamente nella sua misura
massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i
soggetti che hanno diritto alla detrazione.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione, per
espressa previsione normativa la stessa trova applicazione a decorrere dal
1 ottobre 2006. Al riguardo deve farsi riferimento alla spese sostenute a
decorrere da tale data.
In sostanza si detrae il 36% delle spese dal 1/10/06 fino a 48.000 euro per ogni immobile (catastalmente identificato).
Le parti comuni sugli immobili non mi pare abbiano subito modifiche per cui dovrebbe valere ancora la Circ.12/05/2000 n.95 secondo la quale le parti comuni hanno autonoma rilevanza e vanno ripartite tra i condomini in base alle rispettive quote che andranno pagate da ogni condomino.
Uno dei due deve perciò agire come fosse un amministratore e gestire la partita.
Alemno io la vedo così.
Ciao