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riparazione veicolo di Livigno

Kob

Utente
un'autofficina a Milano ha effettuato una riparazione di un veicolo di proprietà di un soggetto residente a Livigno.

L'IVA sulla fattura è dovuta, oppure non si applica ai sensi dell'art. 7, DPR 633/1972 come sostiene la persona residente in Livigno? :confused:
 
Riferimento: riparazione veicolo di Livigno

un'autofficina a Milano ha effettuato una riparazione di un veicolo di proprietà di un soggetto residente a Livigno.

L'IVA sulla fattura è dovuta, oppure non si applica ai sensi dell'art. 7, DPR 633/1972 come sostiene la persona residente in Livigno? :confused:

il soggetto residente a livigno ha la partita iva oppure è un soggetto privato?
Livigno è un territorio che non fa parte dello stato italiano e secondo me la non imponibilità si applica alle riparazioni effettuate in italia su mezzi adibiti ad attività commerciali se il committente è un soggetto passivo a livigno. infatti in questo caso mancherebbe uno dei presupposti per l'applicazione dell'iva, ma se è un privato senza partita iva esse , sempre a mio modo di vedere, vanno assogettate ad iva
ciao
 
Riferimento: riparazione veicolo di Livigno

il veicolo è di proprietà di una srl con sede a Livigno.

D'accordo che il territorio di Livigno non rileva ai fini IVA ma la riparazione dell'auto è stata effettuata a Milano e mi pare che secondo l'art. 7 per le manutenzioni e riparazioni conti la residenza del prestatore; per cui se l'officina è a Milano e la riparazione è stata eseguita qui ... dovrebbe applicarsi l'IVA ... così ho ragionato ma non sono troppo sicuro :confused:
 
Riferimento: riparazione veicolo di Livigno

allora cerco di riassumere e ragionare con te.
L'art. 7 al comma 3 pone una regola generale indicando che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso. come ti è noto l'art. 7 pone una finzione giuridica per evitare che manchi il presupposto territoriale senza il quale non si applicherebbe l'iva.
Quindi in questo caso si applicherebbe alle prestazioni di servizi l'iva.
Come ripeto la regola generale per le prestazioni di servizi prevede che si considerano effettuate in italia quando sono rese da soggetti iva domiciliati in italia ossia tale principio fa dipendere il tutto dalla residenza fiscale del prestatore del servizio.
Il comma 4 però prevede delle deroghe che spostano il principio generale alla residenza del committente, al luogo di utilizzo dei beni etc.
il comma 4 lettera b) (mi pare si attanagli al tuo caso) considera effettuate nel paese del committente anzichè del prestatore quando il committente sia un soggetto passivo iva in un paese diverso da quello in cui avviene la prestazione ed i beni lavorati siano spediti fuori dallo stato in cui avviene la lavorazione.
Per concludere il mio parere definitivo, a seguito della tua risposta nella quale mi hai indicato che trattasi di un soggetto non privato è che l'iva non si applica e l'operazione viene equiparata ad una lavorazione comunitaria (art. 40).
vedi se il mio iter ti convince
ciao
 
Riferimento: riparazione veicolo di Livigno

seguo bene il tuo discorso, ma il comma 4, lett. b) dell'art. 7, DPR 633/1972 recita:

"b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso
".

e se si considerano eseguite nel territorio dello Stato sono rilevanti ai fini IVA ...
 
Riferimento: riparazione veicolo di Livigno

seguo bene il tuo discorso, ma il comma 4, lett. b) dell'art. 7, DPR 633/1972 recita:

"b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso
".

e se si considerano eseguite nel territorio dello Stato sono rilevanti ai fini IVA ...

è vero ciò che dici, ma il comma 6 dello stesso art.7 ti rinvia agli art. 8, 8bis, e 9 considerando i servizi alla stregua delle lavorazioni intracomunitarie; tali servizi anche se previsti dall'art. 7, sono disciplinati in deroga dall'art. 40 del dl 331/1993; se hai il testo unico iva 2009 di frizzera a pagina 37, 38, 39 e 40
forse riuscirai a seguire meglio il ragionamento che ti porta alla non applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 40 del dl 331/1993
fammi sapere se alla fine della giostra condividi la mia soluzione.
ciao
 
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