“La rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di ogni prodotto singolarmente e materialmente individuabile attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione mediante identificazioni documentate relativamente ai flussi materiali e agli operatori di filiera”. (UNI 10939/01).
La rintracciabilità implica in primo luogo che ciascun operatore adotti i sistemi opportuni di raccolta e archiviazione delle informazioni relative alla provenienza delle materie prime, al luogo di produzione, alle tecniche di produzione impiegate, ecc.
Allo stesso tempo si richiede che l’azienda disponga dei mezzi e delle procedure adeguate per risalire alle informazioni necessarie per individuare la fonte di approvvigionamento delle materie prime nonché le imprese a cui ha fornito i prodotti realizzati.
In caso di non conformità l’azienda deve infatti:
-richiamare il prodotto eventualmente già consegnato
-risalire alle cause della non conformità per adottare gli opportuni rimedi
-assicurare che solo i prodotti interessati dalla non conformità siano effettivamente ritirati.
Diventa fondamentale allora l’identificazione dei flussi che coinvolgono il prodotto.
Possiamo individuare tre tipi di flussi:
-flussi in entrata
-flussi in uscita
-flussi legati al processo di trasformazione
Sicuramente, la rintracciabilità si fonda sulla registrazione delle informazioni relative alle entrate delle materie prime e alle uscite dei prodotti finiti. Tali dati devono essere integrati però da ulteriori informazioni inerenti il processo interno di trasformazione delle materie prime per l’ottenimento dei prodotti finiti.
Con riferimento ai primi due flussi si può richiamare il regolamento (CE) 178/2002 che all’articolo 18 prescrive i seguenti obblighi per gli operatori della filiera agroalimentare:
“Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime.” (Comma II)
“Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti” (Comma III)
L’adempimento di tali obblighi si concretizza senz’altro attraverso la registrazione dei fornitori dei materiali in entrata e i destinatari dei prodotti consegnati. Può risultare opportuna, inoltre, la gestione di una serie di informazioni ulteriori che agevolano e completano la rintracciabilità dei prodotti (ad es. la provenienza della materia prima, la composizione dei semilavorati, il metodo di produzione, il marchio, ecc.).
Non è sufficiente, tuttavia, identificare i flussi in entrata e in uscita da un’azienda. La rintracciabilità richiede anche un collegamento tra essi, in modo da individuare esattamente quali sono i flussi in entrata che contribuiscono alla formazione di ogni unità di prodotto in uscita. Si tratta in sostanza di associare le singole forniture di materie prime ai singoli lotti di prodotto finito.
Ciò richiede che ciascun raggruppamento di prodotti venga identificato in modo univoco. Il regolamento (CE) 178/2002 stabilisce infatti che:
“Gli alimenti o i mangimi …. devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità…” (art. 18 – Comma IV)
A tal fine Indicod ha predisposto un sistema di identificazione ed etichettatura che consente di risalire alla provenienza dei materiali, al loro utilizzo nel processo di fabbricazione e alla destinazione dei prodotti.
Tale sistema si fonda sulla individuazione univoca delle unità logistiche e dei lotti produttivi che hanno subito lo stesso processo di trasformazione.
Vengono adottati, tra gli altri, i seguenti identificativi:
-codice lotto: è il numero attribuito a un determinato lotto di produzione
-il Global Trade Identification Number (GTIN): adottato per identificare l’unità commerciale (confezione)
-il Serial Shipping Container Code (SSCC): che identifica l’unità logistica (pallet).
Allo stesso tempo Indicod ha predisposto i criteri di etichettatura dei pallet, distinguendo tre tipi di unità logistiche:
-Mono-Prodotto Mono-Lotto: l’etichetta deve esporre SSCC, GTIN, Quantità, Lotto, Data di Scadenza
-Mono-Prodotto Pluri-Lotto: sull’etichetta devono essere riportati SSCC, GTIN, Quantità
-Pluri-Prodotto Pluri-Lotto: l’apposizione dell’etichetta è facoltativa e in tal caso dovrà contenere solo il codice SSCC.
Il sistema di identificazione si completa con la specifica delle informazioni (lotti, SSCC, quantità, scadenza, ecc.) sul documento di spedizione.