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ricorso su avviso di accertamento

G

gnegna

Ospite
Ciao, vorrei porre alla Vs attenzione il seguente quesito:
a mia mamma è stato notificato un avviso di accertamento a seguito di una compravendita di terreno edificabile in cui lei e i suoi fratelli erano la parte venditrice, come coobbligata solidale al pagamento di imposta di registro, ipotecaria, catastale, ecc per motivazioni che sembrano anche valide (decadenza agevolazioni l 388/2000 perchè manca la convenzione di lottizzazione tra comune e soggetto attuatore).
Ora, a parte il fatto che il debitore delle imposte è chi acquista e non chi vende, e quindi lei sarebbe tenuta al pagamento solo se il venditore non adempiesse, vorrei sapere se contro questo avviso voi fareste ricorso oppure se, avendo già il venditore presentato ricorso perchè non concorda con quanto prospettato dall'ade, non fareste nulla.
C'è qualche riferimento a riguardo?
 
Re: RIPROPONGO: ricorso su avviso di accertamento

io il ricorso lo farei:

- il fisco l'imposta scaturente dall'accertamento la potrebbe chiedere a te, tutta liberando così il compratore.

L'obbligazione per l'imposta è solidale, o paghi tu o paga il compratore, per il fisco la storia che deve pagare il compratore è, appunto, una storia..

- se il compratore non ricorre e non paga, il fisco si potrebbe rivalere anche sul terreno..

saluti
 
Re: RIPROPONGO: ricorso su avviso di accertamento

grazie per la risposta, ma proprio perchè il fisco potrebbe rivalersi sul terreno, dove la ditta costruttrice ha già iniziato i lavori e preso le caparre per gli appartamenti, penso che sia nell'interesse dell'acquirente pagare o fare ricorso. e poi se non sbaglio, nel caso di società, l'accertamento viene notificato sia ai soci che alla società e se uno fà il ricorso vale anche a liberare l'altro.
Nel caso specifico, avendo l'acquirente fatto ricorso, non ha liberato anche i coobbligati solidali?
 
Re: RIPROPONGO: ricorso su avviso di accertamento

no, ti sbagli..
nel caso di accertamento a società devono ricorrre tutti, perchè ogni posizione è a se stante ed il pronunciamento favorevole ad un ricorrente non si estende agli altri.

il fisco si garantisce : o paghi tu, o paga il compratore.. non paga nessuno? e beh, c'è il terreno..

chiama il compratore e ricorrete assieme

saluti
 
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