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Ricorso per vizi propri della cartella

  • Creatore Discussione Rag. Nicola D'Orazio
  • Data di Inizio
R

Rag. Nicola D'Orazio

Ospite
<HTML>Contenzioso :
Che fare quando, una volta ricevuta la notifica di una cartella di pagamento, dopo aver analizzato ogni possibile motivo di impugnativa, l'unica strada percorribile rimane il ricorso contro la cartella di pagamento per vizi propri della stessa ?

Problema: Trovare una legittima ragione per impugnare una cartella esattoriale perfettamente conforme al D.M. 28 giugno 1999 (approvazione della nuova cartella di pagamento), per vizi propri della stessa.

Possibile soluzione: nell'art.7 , secondo comma, lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n.212. (Statuto del contribuente) e nell'art. 17 dello stesso provvedimento.

Motivo esteso di impugnazione: Omessa indicazione del "Responsabile del procedimento"

Illegittimità della cartella di pagamento per vizi propri della stessa in quanto emessa in violazione dell’art.7 , secondo comma, lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n.212. e dell’art. 17 dello stesso provvedimento.
Prevede l’art. 7, 2° comma, lettera a) della L.212/00, che “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono TASSATIVAMENTE indicare:

- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato
E
- il responsabile del procedimento

Già dalla formulazione della norma si rende palese che “l’Ufficio” competente per fornire le informazioni ed il “responsabile del procedimento” sono due figure previste dal legislatore come dotate di una propria individualità all’interno del procedimento.
Conferma l’interpretazione di cui sopra anche la Legge n.241/1990 che prevede la figura del responsabile del procedimento come elemento distino, sia pur organico, dall’Amministrazione che ha l’obbligo di nominarlo.
Si noti inoltre che la norma (art.7, c.2° lett.a) L.212/00) prevede che le citate figure:
a) devono essere ENTRAMBE indicate (non basta, cioè l’indicazione alternativa dell’una O dell’altra)
b) debbano essere TASSATIVAMENTE indicate – L’indicazione, quindi, non è facoltativa e la previsione della stessa non ha un semplice valore di indicazione per l’ufficio.
L’indicazione “dell’Ufficio” E del “responsabile del procedimento” sono elementi che la legge definisce come OBBLIGATORI (“devono”).
Non solo. L’obbligo dell’indicazione del “responsabile del procedimento” , oltre all’ufficio e stabilito come un obbligo forte, ineludibile, TASSATIVO.
L’uso del termine “TASSATIVO” conduce ad un interessante considerazione. La legge sembra individuare nel rispetto della norma citata un elemento importantissimo di chiarezza posto a garanzia di diritti fondamentali del contribuente.
Data la rilevanza dell’atto impugnato ( che, nel caso della cartella esattoriale con valore di titolo esecutivo e precetto , produrrebbe effetti immediati sull’integrità patrimoniale del soggetto destinatario) appare giusta ed equa, e conforme alla ratio della legge la previsione che la mancanza anche di una sola indicazione prevista dalla norma produca l’effetto della nullità assoluta ed insanabile dell’atto che ad essa non si conformi.

A nulla varrebbe per il concessionario l’argomentare che il ruolo e’ stato emesso in conformità al modello previsto ed approvato dall’art.1 del D.M. 28 giugno 1999.
Infatti:
a) La norma violata ha rango di legge (dell’art.7 , secondo comma, lettera a) della Legge 27 luglio 2000 n.212)
b) E’ una norma successiva al D.M. 28 giugno 1999 ed il concessionario doveva ad essa uniformarsi.
c) L’art. 17 della L.212/00 prevede espressamente che: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”
Il Concessionario della riscossione avrebbe dovuto e potuto facilmente uniformarsi al dettato normativo. Infatti il modello di cartella di cui al D.M. 28 giugno 1999 prevede un apposito spazio per le “comunicazioni del concessionario” che poteva benissimo essere integrato con l’indicazione del “responsabile del procedimento” al fine di rispettare la norma violata.
La cartella impugnata potrebbe risultare così illegittima e, avendo violato una norma TASSATIVA, affetta da nullità assoluta ed insanabile.

( Quanto sopra costituisce un semplice spunto di riflessione ed esprime una valutazione del tutto personale )

Rag.Nicola D'Orazio

Cosa ne pensate?</HTML>
 
E

Elena B.

Ospite
<HTML>Cfr la decisione del giudice di pace di Napoli su ricorso presentato dal presidente del Comitato antiabusi.
E' nulla la cartella esattoriale senza somme in Euro.
Su questo cosa pensi?</HTML>
 
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