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Ricevuta d'affitto

W

Walter

Ospite
Buongiorno,

sono intestatario assieme ad una ragazza (nessun vincolo di matrimonio) di un contratto di locazione. Il contratto è quindi intestato a due persone.
Dividendo in due le spese di affitto mi chiedo se:
1) debbano essere lasciate due distinte ricevute con importo uguale (e pari alla metà dell'affitto) ed intestate a due distinte persone oppure una sola ricevuta intestata a due nominativi;
2) volendo dichiarare sul mod.730 le spese sostenute, ai fini di una futura detrazione delle imposte, come si risolve il problema presentato al punto 1), (ricevuta singola oppure due ricevute)
3) sulla ricevuta devono comparire le spese d'affitto o anche quelle relative alle spese condominiali?

Grazie a chiunque possa darmi una risposta.

[%sig%]
 
1) se l'obbligazione e' solidale (quasi sicuramente, anche se il contratto e' intestato a due persone)basta una sola ricevuta intestata a due nominativi
2)le spese sostenute per l'immobile non sono deducibili dal reddito (penso di lavoro dipendente o assimilati visto che parli di 730)
3)se le spese di condominio sono pagate direttamente non vanno indicate nella ricevuta, se invece e' il proprietario che le paga e poi le addebita al locatario allora vanno indicate distintamente in ricevuta
 
Nel ringraziare il Sig. Giuseppe per le risposte fornitemi, vorrei porre nuovamente e con più chiarezza la seconda domanda, che per me è la più importante:

In fase di compilazione del mod.730 (lavoro dipendente) non esiste in alcun modo la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito l'affitto, o una quota di esso? Non esiste cioè un rigo da compilare in cui si dichiara la spesa d'affitto sostenuta?
In effetti nell'ultimo modello compilato (quello relativo ai redditi del 2005) non mi sembra di averlo visto. Ma l'articolo 6 della legge 488 del 23/12/1999 così recita:

"Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

Omissis

Detrazioni per canoni di locazione

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli, 2 comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo se supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000"

Tuttavia dal sito del Sunia si legge che a partire dal triennio 2000-2002 il finanziamento di questa detrazione sarà realizzato attraverso stanziamenti previsti nella legge finanziaria.

Qualcuno quindi sa dirmi, qualora esistesse questa possibilità, se la ricevuta d'affitto va intestata a due nominativi distinti oppure è necessario fare due distinte ricevute con importo pari alla metà dell'affitto? (RIBADISCO che gli intestatari del contratto compilano due modelli 730 distinti)

Chiedo scusa per essere stato troppo prolisso e ringrazio sin d'ora chiunque possa darmi una risposta.
 
ora la situazione e' piu' chiara
allora riepilogando:
se vuoi usufruire delle detrazioni per canone di locazione di immobile adibito ad abitazione principale (ma solo se il contratto e' stipulato ai sensi della legge 431 del 1998 e solo per i contratti a canone "concordato") la ricevuta (unica) sarebbe meglio intestarla ad entrambi; nel mod 730 c'e' un apposito rigo per indicare tale detrazione che assolutamente non e' condizionata dallo stanziamento di fondi nella legge finanziaria'

inoltre se sei lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro a non meno di 100 km di distanza da quello di provenienza ( e comunque fuori regione) hai diritto per i primi 3 anni ad una detrazione di 991,60 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro oppure di 495,80 se il reddito supera tale limite e comunque inferiore a 30.987,41.
 
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