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Riaddebito

Nell'ipotesi di un'operazione di "prestito di personale", che contempli la condizione del puro rimborso del personale prestato, è, ormai, pacifico che vengono a mancare , nel caso, i presupposti di imponibilità in quanto, appunto, un rimborso di spesa non può considerarsi come "corrispettivo di una prestazione".
Qualora una società in liquidazione (Capo -Gruppo) intende addebitare alla propria controllata il puro costo per l'opera prestata del proprio liquidatore (inquadratato con un contratto co.co.pro) a favore della controllata, il quale per tre mesi del 2008 si è dedicato esclusivamente alla controllata.
Secondo Voi tale addebito, in assimilazioni del "prestito del personale" può avvenire senza addebito d'IVA o al contrario tale addebito vada assoggettato ad IVA.
 
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Riferimento: Riaddebito

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Secondo Voi tale addebito, in assimilazioni del "prestito del personale" può avvenire senza addebito d'IVA o al contrario tale addebito vada assoggettato ad IVA.

se non di configura alcuna somministrazione di servizi e le somme riaddebitate sono esclusivamene commisurate al costo del lavoro, ritengo che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'IVA.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988, n. 67 "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".

Per completezza, dai un'cchiata anche alle risoluzioni 262 del 2 agosto 2002 e n. 346 del 5 novembre 2002 ( Notiziario Fiscale dell'Agenzia delle Entrate ).

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