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revisore supplente

Riferimento: revisore supplente

Normalmente non deve fare niente fino a quando, per qualsiasi ragione, non venga meno un revisore (sindaco) effettivo.

Spetterebbe alla società informarlo del venir meno del revisore effettivo.

Tuttavia tempo fa mi è stato riferito dell'avviso di garanzia inviato ad un sindaco supplente che, di fronte all'inattività da parte del collegio sindacale, non ha provveduto a surrogarsi a loro nell'espletamento delle funzioni.

In altre parole si ritiene che la sua funzione preveda una discreta vigilanza e non una mera quiescenza nell'attesa di una possibile chiamata da parte della società.


ciao
 
Riferimento: revisore supplente

Io la risposta l'ho formulata, (e l'ho specificato) intendendo che il nostro amico raffy si riferisse al collegio sindacale con mandato al controllo contabile (art 2409 bis, 3° comma del c.c.).

Il revisore supplente (art 2409 bis 1 comma del c.c.) non è una figura prevista dal codice civile. In astratto cmq nulla vieta che possa essere istituito volontariamente dall'assemblea dei soci.

ciao
 
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