Riferimento: Reverse charge
Dal 01.10.2007 come previsto dal decreto ministeriale del 25.05.2007 anche le cessioni di fabbricati strumentali per
natura imponibili per opzione del cedente ricadranno nell’orbita del meccanismo dell’inversione contabile
nell’applicazione dell’Iva.
Le operazioni interessate sono:
- operazioni di cessioni
- aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali (B, C, D, E e A/10)
- in relazioni alle quali l’Iva si applica non per obbligo ma per opzione del soggetto cedente.
Opzione del venditore per il regime Iva
L’inversione contabile si applica solo qualora il venditore abbia manifestato l’intenzione di applicare, per opzione,
l’imposta anziché il regime ordinario di esenzione.
La norma ricollega l’obbligo di applicare l’Iva alla cessione nel caso di:
- cessione effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori- cessione effettuata nei confronti di soggetto passivo Iva che detrae parzialmente l’imposta per una
quota (pro rata) non superiore al 25%
- cessione effettuata nei confronti di un cessionario privato oppure di un soggetto titolare di partita Iva
(ad esempio enti che svolgono attività istituzionale e commerciale) che effettui l’acquisto del bene per
soddisfare scopi della sfera istituzionale.
L’estensione del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili su opzione non vale per le locazioni finanziarie, i cui canoni debbono assoggettarsi all’Iva con le regole ordinarie
Saluti.-