Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Reverse charge

Silvan

Utente
Il titolare di una attività di compravendita di immobili nel Marzo del 2008 ha acquistato un'immobile commerciale uso ufficio che ha messo a cespiste come bene strumentale e non come bene merce. All'epoca la società che l'ha venduto ha applicato il reverse charge. Nel frattempo l'acquirente ha fatto una ristrutturazione dell'immobile facendo modifiche interne a livello di impiantistica e di muri interni con relativa Dia. Adesso nel 2009 è intenzionato a vendere. Devo applicare il reverse charge come operazione non imponibile art.17 oppure applicare l'iva del 20%?

Grazie
 
Riferimento: Reverse charge

Dal 01.10.2007 come previsto dal decreto ministeriale del 25.05.2007 anche le cessioni di fabbricati strumentali per
natura imponibili per opzione del cedente ricadranno nell’orbita del meccanismo dell’inversione contabile
nell’applicazione dell’Iva.
Le operazioni interessate sono:
- operazioni di cessioni
- aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali (B, C, D, E e A/10)
- in relazioni alle quali l’Iva si applica non per obbligo ma per opzione del soggetto cedente.
Opzione del venditore per il regime Iva
L’inversione contabile si applica solo qualora il venditore abbia manifestato l’intenzione di applicare, per opzione,
l’imposta anziché il regime ordinario di esenzione.
La norma ricollega l’obbligo di applicare l’Iva alla cessione nel caso di:
- cessione effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni dalla ultimazione dei lavori
- cessione effettuata nei confronti di soggetto passivo Iva che detrae parzialmente l’imposta per una
quota (pro rata) non superiore al 25%
- cessione effettuata nei confronti di un cessionario privato oppure di un soggetto titolare di partita Iva
(ad esempio enti che svolgono attività istituzionale e commerciale) che effettui l’acquisto del bene per
soddisfare scopi della sfera istituzionale.
L’estensione del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili su opzione non vale per le locazioni finanziarie, i cui canoni debbono assoggettarsi all’Iva con le regole ordinarie

Saluti.-
 
Alto