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resp.solidale.-

Gio.

Utente
Buona giornata a tutti.-
Alle prese con resp.solidale appaltatore/subappaltore proprio ora, in particolare, sotto il profilo fiscale, l’abrogazione delle modalità operative della responsabilità solidale e' il caso di ricapitolare cio' che comporta il venir meno:

- in capo al subappaltatore: dell’obbligo di comunicare all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un’asseverazione da parte di soggetti abilitati;

- in capo all’appaltatore: dell’obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l’acquisizione della documentazione attestante la “regolarità fiscale” del subappaltatore;

- in capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Diversamente, la mancata abrogazione del comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006 implica la conferma del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando in alcun modo il committente ), senza alcuna esimente, né limiti quantitativi e temporali.

Risultano in tal modo comunque accolte le istanze dell’ANCE, che, fermo restando il pieno sostengo ad una seria politica di lotta all’economia sommersa, aveva evidenziato al Governo l’urgenza di pervenire ad un ripensamento sulla documentazione che veniva richiesta per evitare la responsabilità solidale e che si sarebbe certamente tradotta in un sovraccarico di oneri amministrativi in capo alle imprese, tali da rallentare le attività ed incidere sui flussi finanziari.

Al riguardo si segnala che, durante l’iter di conversione in legge del D.L. 97/2008, è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, un ordine del giorno (n.G3. 300 del 16 luglio 2008) che impegna l’Esecutivo a definire «una disciplina complessiva che, seppur semplificata al massimo, garantisca uniformità nei comportamenti e individui ipotesi in cui l’appaltatore, per cause a lui non imputabili, possa ritenersi garantito anche attraverso regole dilatorie dei pagamenti, per quanto possa discendere dall’inadempimento del subappaltatore».

Anche in virtù dell’impegno assunto dal Governo, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti sedi, affinchè si possa pervenire ad un quadro normativo certo, che, nel garantire comunque l’interesse del lavoratore ad un corretto e regolare versamento delle ritenute fiscali da parte del proprio datore di lavoro, non comporti ulteriori gravosi oneri nella gestione amministrativa delle imprese ed il rischio di un blocco nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.

Un buon lavoro.-
 
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