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Resp.civile amm.societa'!

Gio.

Utente
La mancata predisposizione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.).

Tale responsabilità si va ad aggiungere a quella, di natura penale, che punisce la persona fisica - apicale o dipendente - per la materiale commissione di fattispecie criminose nell’ambito dell’ente, nonché alla stessa responsabilità amministrativa da reato, di cui è imputabile l’ente ex decreto 231.

È questo il principio di diritto che si ricava da una recente pronuncia del Tribunale civile di Milano (sez. VIII, n. 1774 del 13 febbraio 2008, in allegato telematico), chiamato a giudicare sull’azione di responsabilità promossa dai soci nei confronti dell’Amministratore Delegato della società. Tale assunto conferma l’interpretazione fornita dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto 231/2001, senza tuttavia alterare il principio di facoltatività cui è ispirato l’impianto della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti e, soprattutto, il carattere discrezionale che informa la decisione dell’organo gestorio di adottare il modello organizzativo.

Infatti, fin dalla prima versione del 2002, le Linee Guida di Confindustria sottolineano che l’applicazione delle sanzioni agli enti è in grado di incidere direttamente sugli interessi economici dei soci. Questi ultimi, in caso di condanna dell’ente, possono legittimamente esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori “inerti”, i quali, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di avvalersi del meccanismo di esonero da responsabilità (e di evitare le relative sanzioni).

Tornando alla sentenza citata, i giudici milanesi hanno ritenuto responsabile il manager della società per inadeguata attività amministrativa, consistente appunto nell’omessa adozione del modello organizzativo e gestorio ex decreto 231, e lo hanno condannato a risarcire i danni subiti dall’ente. Nel caso di specie, il danno patrimoniale provocato dal comportamento “inerte” dell’amministratore è stato ritenuto sussistente in ragione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente nell’ambito del procedimento penale.

La responsabilità civile dell’amministratore è motivata proprio da una sua condotta negligente, dal momento che, pur avendone i poteri (in qualità di Presidente del CdA e AD), non ha attivato l'organo amministrativo per le deliberazioni inerenti all'adozione del modello, così contravvenendo a un suo dovere gestorio.
 
Riferimento: Resp.civile amm.societa'!

Ciao Gio!! :sun:

oggi pomeriggio sono ad un convegno che tratta l'argomento da te esaminato.
Vediamo se saranno esaustivi quanto te!! :D

Buona giornata!!!!
 

Gio.

Utente
Riferimento: Resp.civile amm.societa'!

Ciao Gio!! :sun:

oggi pomeriggio sono ad un convegno che tratta l'argomento da te esaminato.
Vediamo se saranno esaustivi quanto te!! :D

Buona giornata!!!!

Ciao, Stefania!!:sun:

Immagino, saranno molto + esaustivi, se hai sviluppi in merito,fammi sapere,sempre di grande "interesse"!!.-

Buona giornata e buon convegno!!!!:D
 
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