Riferimento: regime minimi - iva sulle rimanenze
A seguito del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, i soggetti che dal 2008 passano dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime dei contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 19-bis 2, comma 3, DPR n. 633/72 devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati,
esistenti al 31.12.2007.
L’ammontare da “restituire” all’Erario deve essere evidenziato nel quadro VA del mod. IVA 2008 e in particolare a rigo VA45 e deve essere versato:
- in unica soluzione;
ovvero
- in 5 rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi.
Il versamento della prima o unica rata va effettuato entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente a quello di applicazione del regime (alla data attuale non sono stati ancora istituiti i codici tributo da utilizzare nel mod. F24 per il versamento in esame). Le rate successive vanno versate entro i termini previsti per il saldo dell’imposta sostitutiva IRPEF.
Di conseguenza per il 2008 il termine per il versamento della prima o unica rata è fissato al 17.3.2008. La 2° rata dovrà essere versata entro il 16.6.2008N.B. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E è esclusa la possibilità di effettuare il versamento in esame entro il termine previsto per il saldo del mod. UNICO ovvero di usufruire della rateizzazione.
In caso di mancato versamento dell’unica rata o di una singola rata è applicabile la sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97. Si rammenta che è possibile comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso.