Chiedo conferma su quanto in oggetto ed in riferimento alla Circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate.
Se si emette fattura ad un società assoggettata a procedura concorsuale, l'Iva resta "sospesa" anche dopo il decorso di un anno dall'emissione della fattura? Leggendo la suddetta circolare pare proprio di sì :
"Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali. A tal fine è necessario che la procedura sia sta avviata prima del decorso di un anno. In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale). Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile
limitatamente all’ammontare di quest’ultimo."
Se si emette fattura ad un società assoggettata a procedura concorsuale, l'Iva resta "sospesa" anche dopo il decorso di un anno dall'emissione della fattura? Leggendo la suddetta circolare pare proprio di sì :
"Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali. A tal fine è necessario che la procedura sia sta avviata prima del decorso di un anno. In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale). Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile
limitatamente all’ammontare di quest’ultimo."