La nuova attività non deve costituire, in nessun modo, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo occasionale, fatta eccezione per il solo caso in cui l’attività già svolta riguardi il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. A questo proposito, l’attività che si intraprende è da considerare mera prosecuzione di altra quando il carattere di novità è solo formale in quanto si svolge in sostanziale continuità con la precedente, ad esempio con l’utilizzo degli stessi beni, nello stesso luogo e con gli stessi clienti.