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Reddito studio associato

A

Andrearoma

Ospite
Ho un dubbio che riguarda l'art. 5 n. 3 del T.U.I.R:
mi domando se esplica validità ai fini fiscali per l'anno d'imposta 2004 una scrittura privata autenticata da Notaio redatta nei primi mesi del 2005, in cui tutti i titolari di uno studio associato, dichiarano che di fatto già nel 2004 è entrato in associazione un nuovo professionista, stabilendo in suo favore a partire dallo stesso anno d'ingresso anche la quota di partecipazione agli utili. Può legittimamente il nuovo associato dichiarare nel 2004 la propria quota di utili derivante dall'associazione ai fini delle II DD, oppure il fatto che la scrittura privata sia stata autenticata nel 2005 consente che ciò avvenga solo successivamente, a partire dall'anno d'imposta in cui l'atto è stato formalizzato davanti al Notaio?
 
a mio giudizio no.
per modificare la ripartizione delle quote del 2004, avresti dovuto fare l'atto entro il 31/10/2004 (ai sensi della lett. c) del comma 3 art. 5).
A nulla vale che nell'atto sia indicata una validità retroattiva (sarebbe troppo semplice in questo modo modificare a proprio favore la ripartizione di utili al fine di ottenere un risparmio fiscale, non solo nel caso di studi associati, ma anche, ad es. di imprese familiari).
A mio giudizio potrete ripartira le quote di utili solo a partire dal 2005.
saluti
ap
 
Grazie Antonio, ma ho ancora dei dubbi in merito. Infatti per le associazioni tra professionisti la norma - art. 5 comma 3 lett. c - dispone testualmente: "....l'atto o scrittura di cui al comma 2 (da cui si desumono le quote di partecipazione agli utili) può essere redatto fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione."
Il dubbio nasce proprio dal fatto che utilizzando questa prospettiva si possa troppo facilmente a consuntivo ottenere un risparmio fiscale complessivo mediante ridistribuzione delle quote tra gli associati.
 
Sì, certo che esplica validità ai fini fiscali per l'anno d'imposta 2004. E’ possibile, infatti, stipulare l'atto entro i termini di presentazione della dichiarazione.
Per espressa previsione normativa (Cfr. art. 5, comma 3, lettera c), che deroga al principio in base al quale i redditi delle società di persone sono attribuiti ai soci risultanti alla chiusura del periodo d’imposta e secondo la quota risultante a tale data, la ripartizione degli utili può essere definita successivamente in base al variare delle situazioni (ingresso o uscita di associati, modifica della prestazione, ecc); gli associati da indicare e le rispettive quote devono essere desunte dall'atto costitutivo o dalla scrittura privata autenticata stipulata prima della presentazione della dichiarazione; in mancanza di diversa pattuizione le quote si presumono uguali. Per il 2004, quindi, l’atto può essere stipulato entro il 31.10.2005. E' la norma che per le associazioni costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, ne disciplina l’attribuzione in difformità a quando stabilito dall'art. 5, comma 2, per i redditi delle società di persone.

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Ciao turi
tu dici che è possibile stipulare l'atto entro i termini di presentazione della dichiarazione e citi, correttamente, l'art. 5, comma 3, lettera c),.
E affermi che è la norma che, per le associazioni costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, ne disciplina l’attribuzione in difformità a quando stabilito dall'art. 5, comma 2, per i redditi delle società di persone.
Ok, perfettamente d'accordo fin qui.
Però tu dici che, per il 2004, l’atto può essere stipulato entro il 31.10.2005. Su questo non sono d'accordo.
La regola di cui al comma 2 è infatti che l'atto vada stipulato in data anteriore all'inizio del periodo di imposta (quindi per il 2004, entro il 31/12/2003); l'eccezione per gli studi associati è che lo stesso termine di cui al comma 2 possa essere spostato fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nell'esempio al 31/10/2004 per il 2004). A me sembra chiarissimo.
Saluti
ap
 
La norma fa riferimento temporale, senza alcun'altra specificazione, "alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione". In effetti la formulazione poteva essere più felice di quello che è. Però se la si mette in relazione al comma 2 (al quale appunto deroga e che viene citato), laddove si parla espressamente di "scrittura in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta", secondo un'interpretazione logica e conseguenziale si può desumere che la dichiarazione dei redditi a cui fa riferimento il successivo comma 3, nel parlare di termine di presentazione, sia riferita proprio a quella dello stesso periodo d'imposta.... o no? Per cui sembrerebbe valida ed efficace ai fini fiscali per il 2004 anche la scrittura autenticata nel 2005.
Comunque oggi son riuscito a girare in web mail l'interrogatico all'Agenzia delle Entrate. Chissà quando risponderanno, ma comunque appena ricevuto il loro riscontro vi farò sapere.
Buona sera
 
dichiarazione dei redditi (730/2005)

La mia domanda è:
io sono un dipendente statale che dichiara con il mod. 730 e mia moglie percepisce un reddito di associazione in partecipazione con l'apporto del solo lavoro.
Io posso fare la dichiarazione congiunta?
E se si, quale quadro devo compilare per i suoi redditi? E cioè, devo solo dichiarare il reddito con la relativa ritenuta d'acconto? Se qualcuno ha già affrontato la problematica e può aiutarmi lo ringrazio anticipatamente. Ciao

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