Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 (art. 6, comma 2) prevede che “L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.” Per cui per le ricevute di fornitori esteri sono sufficienti nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero.
é obbligatorio indicare i redditi dei fornitori esteri nel mod. 770, dato che ci sono i campi per il C.F. "estero").
Me lo potete confermare?
Grazie!
é obbligatorio indicare i redditi dei fornitori esteri nel mod. 770, dato che ci sono i campi per il C.F. "estero").
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