Srl, esercente l'attività di albergo, che possiede immobili iscritti a bilancio per il costo storico (assolutamente lontano dal valore di mercato).
Vi sono i presupposti di cui all'art. 2482 ter, l'amministratore unico convoca l'assemblea straordinaria il 23/03/06: in quella sede il socio di minoranza (8%) ha richiesto espressamente la valutazione da parte dell'amministratore unico dell'ipotesi di rivalutazione di cui alla L. 266/2005 - art. 1 comma da 469 a 471 e 476: il tutto nell'interesse della società e dei soci. Le osservazioni del socio vengono verbalizzate.
Questa prima straordinaria (in quanto non erano stati messi a disposizione dei soci i documenti per l'approvazione) viene sostanzialmente "slittata".
Viene fissata un'ulteriore assemblea straordinaria (19/04/06) ove, nella relazione dell'amministratore unico, lo stesso afferma (errando) che la rivalutazione deve essere effettuata portando il valore dei beni a quello di mercato.
Viene deliberato la copertura delle perdite pregresse a mezzo azzeramento del capitale sociale e con sua ricostituzione da effettuarsi (sottoscrizione e versamento) entro il 28/04/06.
Chiedo se, a Vostro avviso, ricorrano i presupposti del recesso tenendosi conto che ho letto (testo: LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO - Giovanni Lo Cascio - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTT. 2462-2483 C.C. - PG 310) che il contenuto della disposizione di cui all'art. 2481 bis nel prevedere, in caso di aumento di capitale sociale, l'esclusione dell'offerta a terzi parrebbe proprio voler evitare che la società possa escludere il socio che non intende partecipare alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale o alla sua ricostituzione.
[%sig%]