<HTML>Condivido il tuo atteggiamento prudente. Tuttavia ritengo che in virtù della Circolare n. 77 del 3 agosto 2001 (che ha meglio chiarito il concetto di “mera violazione formale”, stabilendo fra l’altro che dovranno essere gli uffici a “valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo” (potere discrezionale ex post dell’Ufficio), il tutto dipenderà dall'interpretazione che ogni Ufficio territorialmente competente vorrà dare a questa circolare.
Tutto ciò naturalmente in attesa di un chiarimento ad hoc da parte del Ministero.
Credo che se l'F24 a zero viene acquisito dall'Ufficio prima della liquidazione (da parte dello stesso) della dichiarazione relativa, in sostanza si possa affermare, a posteriori, che la tardiva presentazione non abbia arrecato pregiudizio alcuno all'attività di controllo.
Ma ripeto, in attesa di un chiarimento "dall'alto", ogni Ufficio potrà dare interpretazioni diverse alla stessa fattispecie.
Personalmente ho contattato l'Ufficio territorialmente competente il quale mi ha tranquillizzato sostenendo che intende interpretare come meramente formale l'errore in oggetto (me lo metterà per iscritto in risposta ad un mio quesito).</HTML>