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ravvedimento operoso F24 a zero

M

michele

Ospite
<HTML>E' possibile il ravvedimento operoso per la ritardata presentazione (entro 90 gg) di un F24 a zero?
Se sì, è un ravvedimento senza sanzione o con? Quale?

Ringrazio.

Michele</HTML>
 
<HTML>nel caso di omessa presentazione di f24 a saldo zero, se effettuato nell'anno, vi è la sanzione di lit. 60.000 (1/5 di 300.000). il codice tributo è: 8904</HTML>
 
<HTML>A mio parere il mod. F24 a zero, presentato in ritardo non é mai sanzionabile.</HTML>
 
<HTML>omessa presentazione del modello f 24 (art.19 c.3 DL 241/97:
nell'ipotesi di mancata presenntazione del modello con compensazione totale è dovuta la sanzione, ridotta a lit. 60.000 se sanata nell'anno, in quanto la mancata presentazione non consente all'aministrazione di verificare la corretta liquidazione delle singole imposte. Per approfondimenti vedi memento fiscale sez. sanzioni amministrative.</HTML>
 
<HTML>Concordo con Roberto
La regolarizzazione di errori formali che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo e non incidono sulla determinazione o sul pagamento delle imposte il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni (art. 6 D.Lgs.422/1998)
Ritengo che l'F24 a zero rientri nel caso sopra specificato</HTML>
 
<HTML>concordo con elena, in più vi informo che ho telefonato al numero verde (quando funzionava ....) e mi hanno confermato che il modello F24 con compensazione a zero non viene sanzionato se presentato entro tre mesi dalla scadenza</HTML>
 
<HTML>Il memento pratico fiscale ipsoa sostiene, per l'appunto, che l'omessa presentazione del f24 a saldo 0 arreca pregiudizio all'attività di controllo dell'Autorità finanziaria quindi non rientrerebbe nella fattispecie il dl 422/98.
devo dire che personalmente sono pienamente d'accordo con voi ma di fronte ad interpretazioni così autorevoli (il memento in argomento è utilizzato dai funzionari delle Finanze) preferisco essere prudente.</HTML>
 
<HTML>Condivido il tuo atteggiamento prudente. Tuttavia ritengo che in virtù della Circolare n. 77 del 3 agosto 2001 (che ha meglio chiarito il concetto di “mera violazione formale”, stabilendo fra l’altro che dovranno essere gli uffici a “valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo” (potere discrezionale ex post dell’Ufficio), il tutto dipenderà dall'interpretazione che ogni Ufficio territorialmente competente vorrà dare a questa circolare.
Tutto ciò naturalmente in attesa di un chiarimento ad hoc da parte del Ministero.
Credo che se l'F24 a zero viene acquisito dall'Ufficio prima della liquidazione (da parte dello stesso) della dichiarazione relativa, in sostanza si possa affermare, a posteriori, che la tardiva presentazione non abbia arrecato pregiudizio alcuno all'attività di controllo.
Ma ripeto, in attesa di un chiarimento "dall'alto", ogni Ufficio potrà dare interpretazioni diverse alla stessa fattispecie.
Personalmente ho contattato l'Ufficio territorialmente competente il quale mi ha tranquillizzato sostenendo che intende interpretare come meramente formale l'errore in oggetto (me lo metterà per iscritto in risposta ad un mio quesito).</HTML>
 
<HTML>LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO E' STATA DEFINITA DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COME "VIOLAZIONE FORMALE" (C.M. 23.7.98 N. 192/E N. 1.3).
CIO' COMPORTA CHE DAL 20.03.2001 TALE VIOLAZIONE NON E' SANZIONABILE PER ESPRESSA PREVISIONE DELL' ART. 7 C.1 LETT.A DEL D.LGS. 32/2001.
DI CONSEGUENZA ANCHE L' EVENTUALE RAVVEDIMENTO NON PUO' ESSERE SOGGETTO AL PAGAMENTO DI ALCUNA SANZIONE.
DOTT. GIUSEPPE ALIANO</HTML>
 
<HTML>Vedo che finalmente con le nuove istruzioni di Unico 2002 è stata confermata la tesi della non sanzionabilità dell'F24 a zero presentato tardivamente!
Ho fatto bene a non pagare alcuna sanzione di ravvedimento operoso.

Grazie a tutti.</HTML>
 
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