<HTML>Credo di fare cosa gradita nel fornirti alcuni riferimenti normativi che comunque potrai andare ad approfondire.
Andiamo con ordine:
1) dall'art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133, sotto il profilo delle imposte dirette;
2) dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, sotto il profilo delle imposte indirette.
Modifiche all'IRPEG e all'IRAP
. Novità riservate solo alle associazioni in regime 398/91
Per le associazioni sportive che applicano la disciplina di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, non sono soggetti all'IRPEG (né, si ritiene, all'IRAP) i proventi che vengono realizzati nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali (es. sponsorizzazioni legate all'evento sportivo) e quelli realizzati per il tramite di raccolte di fondi, con qualsiasi modalità. Questi proventi non scontano imposte dirette, se percepiti in via occasionale e saltuaria e, comunque, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore a lire 100.000.000 all'anno. I proventi devono comunque essere annotati.
Questa agevolazione si applica ai proventi realizzati dopo il 1° gennaio 2000.
Art. 37. - Legge 21 novembre 2000, n. 342
2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
In conclusione ritengo che, se gli importi riscossi per sponsorizzazioni rientrino nel limite dei 51.645,69 euro e per un numero di eventi non superiore a 2 nell'arco dell'anno, gli stessi sono da ritenersi fuori campo Iva e non soggetti ad Irpeg, quindi nessuna presentazione di dichiarazione dei redditi)
Il problema è che le aziende chiedono la fattura con Iva per poter detrarre la stessa.
In questo caso andrà versato il 90% dell'iva esposta in fattura (mi pare di ricordare per il tramite della Siae)
Un saluto
Antonio</HTML>