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Titolo : FISCO - IVA UE-EXTRA UE - FUORI CAMPO LE PROVVIGIONI DELL'AGENTE SVIZZERO
Data : 18/10/1999 Pag: 825
Autore : Pedrotti F.
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La nostra azienda vende prodotti a clienti esteri, sia Ue che extra
Ue. I clienti, ai quali viene fatturata e consegnata la merce, sono
rappresentati da un'azienda svizzera che provvede al pagamento,
detratto uno sconto pattuito e una provvigione. Lo sconto e la
provvigione come devono essere trattati ai fini Iva? Sono necessari
documenti fiscali?
[109043]
Bruno Benvenuto - SAN VENDEMIANO
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Premettiamo, anche se superfluo, che l'impresa nel riscuotere il
proprio credito per fornitura di merce da parte di clienti Ue ed
extra-Ue, deve sostenere due tipologie di costo: uno sconto concesso
( si presume ) al cliente stesso e la provvigione passiva che
costituisce il compenso dell'intermediario svizzero che interviene
nell'operazione. Ai fini del trattamento ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto dell'operazione stessa occorre distinguere le due
componenti di costo sostenute dall'impresa. Anche se la societa` non
e` il diretto committente dell'intermediario svizzero, essa, di fatto
paga la provvigione; quindi la prestazione di servizi e` come se
fosse resa nei suoi confronti.
Essendo tale prestazione resa da un soggetto non residente,
presumibilmente senza stabile organizzazione in Italia, e` da
considerare fuori dal campo di applicazione del tributo ai sensi
dell'articolo 7 comma 3 del Dpr 633/72. Pertanto nessun documento e`
necessario ai fini Iva. Inoltre, lo sconto concesso dalla societa`
non comporta nessun obbligo ai fini Iva.
Una societa` italiana per le vendite dei propri prodotti in Giappone
corrisponde una provvigione a un agente svizzero. Vorremmo conoscere
il trattamento ai fini Iva di queste provvigioni, poiche` abbiamo
letto pareri contrastanti in merito. In generale, ci sembra che
esistano opinioni diverse sul trattamento ai fini Iva delle
provvigioni corrisposte ad agenti per zone extra-Ue. Vorremmo
pertanto un chiarimento in materia.
[105766]
Valter Dotto - SANTA MARIA DI SALA
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La regola generale prevista dall'articolo 7, comma 3o, del Dpr 633/72
definisce la territorialita` delle prestazioni di intermediazione su
beni mobili in base del domicilio del prestatore. Pertanto, se
l'intermediario e` domiciliato in Italia, le sue prestazioni si
considerano effettuate nel territorio dello Stato; al contrario, se
il prestatore non e` domiciliato in Italia le prestazioni si
considerano effettuate nel Paese di residenza dell'intermediario e
risultano fuori campo di applicazione Iva in Italia.
L'articolo 40, comma 8, del Dl 331/1993 dispone criteri diversi da
quelli previsti dall'articolo 7 del Dpr 633/72. In particolare:
. se il committente dell'intermediazione e` un soggetto privato o
extracomunitario, il luogo di tassazione dell'operazione e` lo Stato
in cui viene effettuata la compravendita cui l'intermediazione si
riferisce;
. se il committente e` un soggetto passivo d'imposta in uno Stato
membro dell'Unione europea, l'intermediazione viene assoggettata
all'imposta nel Paese in cui e` domiciliato il committente.
La disciplina dell'intermediazione intracomunitaria inverte la
posizione dando rilevanza al domicilio del committente (se soggetto
passivo d'imposta) rispetto al domicilio del prestatore; al contrario
nel caso in cui il committente non sia identificato ai fini Iva in
uno Stato dell'Unione europea, il requisito della territorialita` e`
individuato nel Paese in cui e` effettuata la compravendita cui
l'intermediazione si riferisce.
L'articolo 40 del Dl 331/93, pur dettando regole specifiche, non
definisce l'ambito d'applicazione delle disposizioni in esso
contenute; comunque, considerata la collocazione di tale articolo
(Capo II del Dl 331/93 regolante la disciplina temporanea delle
operazioni intracomunitarie) se ne deduce che i criteri sono
riferibili unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni mobili.
Conseguentemente, sono assoggettate a tale disciplina le
intermediazioni relative alle cessioni/acquisti intracomunitari,
mentre sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 7 del Dpr
633/72 le intermediazioni relative alle esportazioni, alle
importazioni e alle vendite di beni esistenti al di fuori dell'Unione
europea.
In base a queste considerazioni, le provvigioni corrisposte a un
agente residente in Svizzera e non domiciliato in Italia per
prestazioni d'intermediazione su beni mobili svolte in Giappone sono
escluse dal campo di applicazione Iva.