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Utente
Poichè mi trovo difronte alla mia prima procedura presso la Commissione Provinciale Tributaria, mi sento abbastanza insicuro.
Vi chiedo la straordinaria cortesia di volermi dare conferma della eventuale correttezza della seguente procedura e di volermi fornire alcuni chiarimenti in proposito:
Va promosso RICORSO alla COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA, che e' l'organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, comprese le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006), come nel mio caso, e ovviamente l’IVA.
ATTI IMPUGNABILI
Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria, oppure, come nel mio caso, del concessionario della riscossione ( Serit), l’intimazione di pagamento (e quindi non si deve impugnare con opposizone al giudice dell’esecuzione), se hanno per oggetto la contestazione della notifica della cartella esattoriale, in quanto, ai sensi del d.lgs.546/92 art.19 commi 2 e 3, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
1) Dico bene?
CHI PUO' PROCEDERE E STARE IN GIUDIZIO
L'amministrazione locale così come il concessionario locale stanno in giudizio tramite dirigenti o titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.
Pertanto il Ricorso va notificato al legale rappresentante pro tempore dell’AdE e al legale rappresentante pro tempore del concessionario per la riscossione SERIT, loro sedi.
2) E’ corretto fin qui?
IL PROCEDIMENTO
Il ricorso va notificato, entro 60gg dalla notifica dell'atto che si impugna, all’AdE e alla SERIT.
Va poi depositato entro i successivi 30 gg presso la segreteria della Commisisone provinciale tributaria
3) I 30 gg per il deposito presso la Commissione tributaria decorrono dalla data dell’ultima notifica (cioè dalla data di invio della racc con A/R o deposito presso l’ufficio notifiche per l’ultimo destinatario dell’atto impugnato)?
PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Dev'essere presentato direttamente alla controparte utilizzando, alternativamente, queste modalita':
* spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
* consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta;
* notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.
4) A quanto ammonta il bollo?
5) Si tratta di ordinarie marche giudiziarie che si acquistano in tabaccheria?
Devono essere indicate nel ricorso:
* la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull'atto);
* il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), e il codice fiscale;
* l'Ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e' proposto il ricorso;
* l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
* i motivi;
* la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del difensore.
* la procura speciale.
SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria.
La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale n.520/2002) uno dei seguenti atti:
* l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;
* Oppure copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale sulla copia. Retroagendo gli effetti della notifica – per il notificante – al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio postale ovvero all’ufficiale giudiziario (nel caso decida di avvalersi dell’U.N.E.P.), al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità è sufficiente allegare la prova dell’avvenuta spedizione del ricorso, non essendo invece necessario allegare fin da subito quella dell’avvenuto ricevimento la quale, comunque, dovrà essere prodotta nelle fasi preliminari del giudizio al fine di dimostrare l’effettivo “arrivo a destinazione” dell’atto e, pertanto, la corretta instaurazione del contraddittorio con il resistente
6) La velina e la ricevuta di ritorno vanno spillate al ricorso?
7) Quando va depositata la ricevuta di ritorno e come si deposita?
FASCICOLO DI PARTE RICORRENTE:
* l'originale o la fotocopia con attestazione di conformità dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.
* elenco documenti
*il doppio originale del ricorso sempre sottoscritto dal difensore
* un numero di copie dello stesso ricorso in carta semplice pari a quello delle altre parti.
8) si forma il fascicolo classico con carpetta con intestazione : TRI , Parti, Oggetto della controversia, e all'interno indice e atti e documenti?Ma in questo caso come si spedisce il fascicolo non in busta chiusa?
(continua)
Vi chiedo la straordinaria cortesia di volermi dare conferma della eventuale correttezza della seguente procedura e di volermi fornire alcuni chiarimenti in proposito:
Va promosso RICORSO alla COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA, che e' l'organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, comprese le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006), come nel mio caso, e ovviamente l’IVA.
ATTI IMPUGNABILI
Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria, oppure, come nel mio caso, del concessionario della riscossione ( Serit), l’intimazione di pagamento (e quindi non si deve impugnare con opposizone al giudice dell’esecuzione), se hanno per oggetto la contestazione della notifica della cartella esattoriale, in quanto, ai sensi del d.lgs.546/92 art.19 commi 2 e 3, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
1) Dico bene?
CHI PUO' PROCEDERE E STARE IN GIUDIZIO
L'amministrazione locale così come il concessionario locale stanno in giudizio tramite dirigenti o titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.
Pertanto il Ricorso va notificato al legale rappresentante pro tempore dell’AdE e al legale rappresentante pro tempore del concessionario per la riscossione SERIT, loro sedi.
2) E’ corretto fin qui?
IL PROCEDIMENTO
Il ricorso va notificato, entro 60gg dalla notifica dell'atto che si impugna, all’AdE e alla SERIT.
Va poi depositato entro i successivi 30 gg presso la segreteria della Commisisone provinciale tributaria
3) I 30 gg per il deposito presso la Commissione tributaria decorrono dalla data dell’ultima notifica (cioè dalla data di invio della racc con A/R o deposito presso l’ufficio notifiche per l’ultimo destinatario dell’atto impugnato)?
PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Dev'essere presentato direttamente alla controparte utilizzando, alternativamente, queste modalita':
* spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
* consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta;
* notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.
4) A quanto ammonta il bollo?
5) Si tratta di ordinarie marche giudiziarie che si acquistano in tabaccheria?
Devono essere indicate nel ricorso:
* la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull'atto);
* il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), e il codice fiscale;
* l'Ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e' proposto il ricorso;
* l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
* i motivi;
* la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del difensore.
* la procura speciale.
SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria.
La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale n.520/2002) uno dei seguenti atti:
* l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;
* Oppure copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale sulla copia. Retroagendo gli effetti della notifica – per il notificante – al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio postale ovvero all’ufficiale giudiziario (nel caso decida di avvalersi dell’U.N.E.P.), al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità è sufficiente allegare la prova dell’avvenuta spedizione del ricorso, non essendo invece necessario allegare fin da subito quella dell’avvenuto ricevimento la quale, comunque, dovrà essere prodotta nelle fasi preliminari del giudizio al fine di dimostrare l’effettivo “arrivo a destinazione” dell’atto e, pertanto, la corretta instaurazione del contraddittorio con il resistente
6) La velina e la ricevuta di ritorno vanno spillate al ricorso?
7) Quando va depositata la ricevuta di ritorno e come si deposita?
FASCICOLO DI PARTE RICORRENTE:
* l'originale o la fotocopia con attestazione di conformità dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.
* elenco documenti
*il doppio originale del ricorso sempre sottoscritto dal difensore
* un numero di copie dello stesso ricorso in carta semplice pari a quello delle altre parti.
8) si forma il fascicolo classico con carpetta con intestazione : TRI , Parti, Oggetto della controversia, e all'interno indice e atti e documenti?Ma in questo caso come si spedisce il fascicolo non in busta chiusa?
(continua)