Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

procedura contenzioso tributario

Poichè mi trovo difronte alla mia prima procedura presso la Commissione Provinciale Tributaria, mi sento abbastanza insicuro.
Vi chiedo la straordinaria cortesia di volermi dare conferma della eventuale correttezza della seguente procedura e di volermi fornire alcuni chiarimenti in proposito:

Va promosso RICORSO alla COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA, che e' l'organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, comprese le controversie in materia di tasse automobilistiche (sentenze Cassazione n.3599/2003, 27884/2005 e 27179/2006), come nel mio caso, e ovviamente l’IVA.
ATTI IMPUGNABILI
Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria, oppure, come nel mio caso, del concessionario della riscossione ( Serit), l’intimazione di pagamento (e quindi non si deve impugnare con opposizone al giudice dell’esecuzione), se hanno per oggetto la contestazione della notifica della cartella esattoriale, in quanto, ai sensi del d.lgs.546/92 art.19 commi 2 e 3, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
1) Dico bene?

CHI PUO' PROCEDERE E STARE IN GIUDIZIO
L'amministrazione locale così come il concessionario locale stanno in giudizio tramite dirigenti o titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso.
Pertanto il Ricorso va notificato al legale rappresentante pro tempore dell’AdE e al legale rappresentante pro tempore del concessionario per la riscossione SERIT, loro sedi.
2) E’ corretto fin qui?

IL PROCEDIMENTO
Il ricorso va notificato, entro 60gg dalla notifica dell'atto che si impugna, all’AdE e alla SERIT.
Va poi depositato entro i successivi 30 gg presso la segreteria della Commisisone provinciale tributaria
3) I 30 gg per il deposito presso la Commissione tributaria decorrono dalla data dell’ultima notifica (cioè dalla data di invio della racc con A/R o deposito presso l’ufficio notifiche per l’ultimo destinatario dell’atto impugnato)?

PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Dev'essere presentato direttamente alla controparte utilizzando, alternativamente, queste modalita':
* spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;
* consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta;
* notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.
4) A quanto ammonta il bollo?

5) Si tratta di ordinarie marche giudiziarie che si acquistano in tabaccheria?

Devono essere indicate nel ricorso:
* la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull'atto);
* il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), e il codice fiscale;
* l'Ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e' proposto il ricorso;
* l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;
* i motivi;
* la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del difensore.
* la procura speciale.

SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Il ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria.
La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale n.520/2002) uno dei seguenti atti:
* l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;
* Oppure copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale sulla copia. Retroagendo gli effetti della notifica – per il notificante – al momento della consegna del piego raccomandato all’ufficio postale ovvero all’ufficiale giudiziario (nel caso decida di avvalersi dell’U.N.E.P.), al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità è sufficiente allegare la prova dell’avvenuta spedizione del ricorso, non essendo invece necessario allegare fin da subito quella dell’avvenuto ricevimento la quale, comunque, dovrà essere prodotta nelle fasi preliminari del giudizio al fine di dimostrare l’effettivo “arrivo a destinazione” dell’atto e, pertanto, la corretta instaurazione del contraddittorio con il resistente
6) La velina e la ricevuta di ritorno vanno spillate al ricorso?

7) Quando va depositata la ricevuta di ritorno e come si deposita?

FASCICOLO DI PARTE RICORRENTE:
* l'originale o la fotocopia con attestazione di conformità dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.
* elenco documenti
*il doppio originale del ricorso sempre sottoscritto dal difensore
* un numero di copie dello stesso ricorso in carta semplice pari a quello delle altre parti.
8) si forma il fascicolo classico con carpetta con intestazione : TRI , Parti, Oggetto della controversia, e all'interno indice e atti e documenti?Ma in questo caso come si spedisce il fascicolo non in busta chiusa?

(continua)
 
Riferimento: procedura contenzioso tributario

RICAPITOLANDO:
il Fascicolo di Parte Ricorrente si compone così:
Vengono formati 4 originali sottoscritti dal difensore in bollo (2 notificati all’AdE e alla SERIT e 2 depositati con attestazione di conformità presso la Commissione e ricevute di spedizione)
+
2 copie del Ricorso depositate in carta libera
+
Originale dell’atto impugnato
e documenti utili

9) altro? note di iscrizione? bolli per tasse?

La Segreteria della Commissione provvederà a trattenere ed allegare al fascicolo d’ufficio uno degli originali dell’elenco ed a mettere a disposizione delle parti processuali le copie, restituendo il secondo originale, munito di ricevuta di deposito, al ricorrente.
10) Se invece il deposito presso la segreteria della Commissione si vuole effettuare mediante servizio postale, cosa bisogna fare? Si deposita alla posta il fascicolo e la documentazione di cui sopra in busta chiusa?

11) Le ricevute di ritorno quando devono essere depositate e con quali modalità? Come avviene il loro deposito, posto che non vengono epositate con il Ricorso?

12) La nota spese quando si deposita?

Anche la controparte, ovvero l'ente e il concessionario nei cui confronti presento il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso. In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e' perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta la inammissibilita'. Può pertanto depositare le CONTRODEDUZIONI fino a 10 giorni prima dell’udienza con corredo di documenti. Anche in questo caso la costituzione e' fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.
13) Conviene pertanto accedere al fascicolo, per controllare documenti e CONTRODEDUZIONI, con nome ricorrente e numero di iscrizione indicato dalla segreteria all’atto del deposito del RICORSO, solo a partire da 9 giorni prima dell’udienza fissata?

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
Il ricorrente puo' chiedere, quando dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso (o con atto separato da notificarsi alle altre parti).
A seguito del deposito del ricorso per tutela sommaria il Presidente della Commissione Tributaria, prima ancora di assegnare la causa ad una delle Sezioni, assegna la questione alla prima camera di consiglio utile disponendo affinché la Segreteria dia comunicazione dell’udienza in camera di consiglio alle parti almeno 10 giorni liberi prima di tale data.
INTEGRAZIONE DEI MOTIVI
Se la controparte deposita documenti non conosciuti al Ricorrente, si rende necessario procedere ad un integrazione dei motivi. Essa e' ammessa entro (tassativamente) 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia del deposito suddetto.
Se fosse gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In questo caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate.
14) La suddetta dichiarazione come si esegue in concreto? Va notificata alle controparti e motivata e poi depositata in segreteria?

15) Tenuto conto che le controparti possono depositare le CONTRODEDUZIONI fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza fissata, conviene andare a controllare il fascicolo, identificato con numero di ruolo e parte ricorrente, il nono giorno prima dell’udienza fissata e eventualmente depositare BREVI REPLICHE (che possono essere intestate come “MEMORIE”) entro il quinto giorno prima dell’udienza?

16) per controllare il fascicolo ci si rivolge alla stessa segreteria presso la quale si è effettuato il deposito del fascicolo o c’è uno sportello apposito?

17) per ottenere copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo occorre fare richiesta o si possono liberamente fotocopiare come nel rito civile?

18) Il deposito delle brevi repliche (Memorie in senso lato) avviene con le medesime forme per il deposito del ricorso (due originali in bollo e due copie in carta libera) o unico originale non in bollo e tante copie (Ufficio e scambio quante sono le parti costituitesi) come nel rito civile?

Esame preliminare del ricorso
La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, il quale include il fascicolo del ricorrente e della parte resistente.
Il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente di tale sezione esamina il ricorso in via preliminare e puo' dichiararne -con apposito decreto- l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti (decorrenza del termine di presentazione, mancanza di uno dei requisiti, etc.etc.), oppure -qualora ne sussistano i presupposti- l'interruzione, la sospensione o l'estinzione.
Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla stessa commissione o alla sezione di cui fa parte il presidente. Va notificato alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del presidente effettuato ad opera della segreteria. Successivamente, nel termine di 15 giorni, il reclamo va depositato in segreteria con le stesse modalita' della costituzione in giudizio del ricorrente.
Quindi si apre un vero e proprio contenzioso incidentale, in quanto anche le altre parti entro 15 giorni possono presentare controdeduzioni. La commissione, scaduti i termini, decide.
Se la commissione condivide l'operato del presidente sull'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo, la fase si chiude con una sentenza. Negli altri casi la commissione pronuncia un'ordinanza (non impugnabile) dove dispone per la prosecuzione del processo.

TERZA FASE, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA
Inizia con la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza di trattazione, a cui provvede il presidente di sezione. La segreteria della commissione provvede a darne comunicazione alle parti, almeno 30 giorni (non festivi) prima dell'udienza.
Fino a 20 giorni prima dell'udienza le parti possono depositare documenti, e fino a 10 giorni possono presentare memorie illustrative.
Solitamente la controversia e' trattata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. E' possibile, comunque, l'udienza pubblica su istanza di una delle parti, che deve essere depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dall'udienza. Una volta deciso per l'udienza pubblica, il presidente non puo' piu' revocare tale decisione.
Il relatore riferisce i fatti e le questioni al collegio. Qualora l'udienza sia pubblica il presidente ammette alla discussione anche le parti (solitamente ci si richiama ai rispettivi atti). Della trattazione, o dell'udienza, e' redatto un verbale da parte del segretario. In taluni casi la commissione puo' disporre, su istanza di una delle parti, un differimento della discussione.
19) E' corretto?

Emissione della sentenza
Il collegio giudicante, dopo la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio, delibera la decisione in segreto. Solitamente la cosa avviene subito, ma in certi casi la delibera puo' essere rinviata (di non oltre trenta giorni, in ogni caso).
La decisione della commissione, ovvero la SENTENZA, deve contenere:
* indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se ci sono);
* concisa esposizione dello svolgimento del processo;
* richieste delle parti;
* succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
* dispositivo;
Deve inoltre riportare la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Viene resa pubblica mediante deposito del testo integrale in segreteria (entro 30 giorni), con la sottoscrizione del segretario. Il dispositivo della sentenza dev'essere comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito.
Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza (per il decorso del termine breve di impugnazione), che devono essere rilasciate entro cinque giorni dietro pagamento delle spese (bolli).
E' posto a carico di ciascuna parte interessata l'onere di provvedere alla notifica della sentenza alle altre parti, e di depositare, nei successivi 30 giorni, l'originale della notifica o copia autenticata in segreteria.
Impugnazione della sentenza
Per le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali tributarie si applicano le norme del codice di procedura civile, art.323 e segg.
Il termine per fare opposizione e' quindi di 6 mesi (termine lungo in assenza di notifica di copia autenticata) o di 60 giorni dalla notifica della sentenza su istanza di parte e l'organo al quale ci deve rivolgere e' la commissione tributaria regionale.
20) E' corretto?


21) Per la riscossione del credito derivante dal rimborso delle spese legali, in caso di vittoria, invece, si procede con normale procedura esecutiva nei confronti dell’ente soccombente?

22) occorrono in quest’ultimo caso le copie autentiche?

Vi ringrazio in anticipo per il vostro grosso aiuto! :)
 
Riferimento: procedura contenzioso tributario

... Sono impugnabili tutti gli atti dell'amministrazione finanziaria, oppure, come nel mio caso, del concessionario della riscossione ( Serit), l’intimazione di pagamento (e quindi non si deve impugnare con opposizone al giudice dell’esecuzione), se hanno per oggetto la contestazione della notifica della cartella esattoriale, in quanto, ai sensi del d.lgs.546/92 art.19 commi 2 e 3, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
1) Dico bene?

si e no ... dipende

primo, imho, potesti valutare anche di chiamare in giudizio entrambi: l'ade e l'agente della riscossione perchè ora come ora non sai qual è la tua legittima controparte (l'ade per la mancata notifica dell'atto presupposto o l'agente della riscossione).

secondo, se la tua difesa è: l'intimazione è nulla perchè non mai ricevuto la notifica dell'atto precedente ... allora fermati li!
non impugnare l'atto precedente ... non entrare nel merito ... difenditi sostenendo che la mancata precedente notifica ha leso il tuo diritto di difesa, non sei in grado di comprendere il motivo della richiesta di pagamento, ecc.

... Pertanto il Ricorso va notificato al legale rappresentante pro tempore dell’AdE e al legale rappresentante pro tempore del concessionario per la riscossione SERIT, loro sedi.
2) E’ corretto fin qui?

ma sul l'atto non è indicato a chi fare la notifica in caso di ricorso?

...
3) I 30 gg per il deposito presso la Commissione tributaria decorrono dalla data dell’ultima notifica (cioè dalla data di invio della racc con A/R o deposito presso l’ufficio notifiche per l’ultimo destinatario dell’atto impugnato)?

per prudenza conta i 30 gg dalla prima delle 2 notifiche: all'ade falla con il deposito (più sicuro); all'agente della riscossione solo tramite plico raccomandato.

...
4) A quanto ammonta il bollo?

€ 14,62 ogni 4 pagine.

...
5) Si tratta di ordinarie marche giudiziarie che si acquistano in tabaccheria?

ordinarie marche da bollo

...
6) La velina e la ricevuta di ritorno vanno spillate al ricorso?

si

...
7) Quando va depositata la ricevuta di ritorno e come si deposita?

unitamente al tuo fascicolo quando ti costituisci in giudizio

...
8) si forma il fascicolo classico con carpetta con intestazione : TRI , Parti, Oggetto della controversia, e all'interno indice e atti e documenti?

si, aggiungi copia della notifica effettuata.

...
Ma in questo caso come si spedisce il fascicolo non in busta chiusa?

io lo deposito personalmente o tramite un collega del posto. non ti conviene fare il deposito tramite posta perchè non avresti mai la ricevuta di deposito ...
 
Alto