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prezzo di vendita e valore di mercato

yuri83

Utente
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum.

Circa un anno fa i miei genitori hanno venduto un rustico con annesso terreno principalmente per motivi economici (mio padre autonomo non lavora, mia madre fa poche ore).
Questo rustico si trova a tre quarti d'ora dal paese di residenza (provincia di Bergamo, alta montagna) ed è sprovvisto di ogni tipo di utenza e non è raggiunto da strada carrabile ma da semplice mulattiera.

Dopo 2 anni di tentativi sono riusciti a venderlo ad un prezzo stracciato, prezzo suggerito dal "geometra di fiducia"...
La vendita è stata del tutto regolare e tramite assegno, nessun pagamento "nascosto".

Una settimana fa hanno ricevuto dall'agenzia dell'entrate una comunicazione in cui si chiedeva il pagamento di una sanzione (circa 2000 euro), da quello che ho capito per vendita sotto valore di mercato.
Questa comunicazione è arrivata anche all'acquirente il quale si rifiuta di pagare e anzi, ha minacciato di intrapendere azioni legali contro i miei genitori nel caso non pagassero.

Ora mi chiedo, se l'acquirente non paga l'agenzia va a rivalersi sul venditore?
E in questo caso, se il vendotore non paga cosa succede?

grazie
 
Sembra trattarsi di un accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria può iniziare azioni esecutive per aggredire i beni di entrambe le Parti che sono obbligate solidalmente al pagamento dell'imposta. Considerate l'opportunità di fare ricorso.
 
Sembra trattarsi di un accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria può iniziare azioni esecutive per aggredire i beni di entrambe le Parti che sono obbligate solidalmente al pagamento dell'imposta. Considerate l'opportunità di fare ricorso.

Grazie per la celere risposta. Se ho capito bene allora l'agenzia procederebbe contemporaneamente contro venditore e acquirente o c'é un ordine?
 
Non c'è un ordine, dipende dal grado di "aggredibilità" di ciascuna parte.
Premesso che bisognerebbe vedere l'atto, per capire come è stata motivata la pretesa, il consiglio è quello di valutare la possibilità di impugnarlo. Ricordo a tal proposito che se il valore della lite (solo l'imposta, al netto di sanzioni e interessi) è inferiore a 20.000 euro, prima di ricorrere in CTP, va inoltrato reclamo all'Agenzia delle Entrate ex art. 17-bis Dlgs 546/92.
Saluti.
 
Non c'è un ordine, dipende dal grado di "aggredibilità" di ciascuna parte.
Premesso che bisognerebbe vedere l'atto, per capire come è stata motivata la pretesa, il consiglio è quello di valutare la possibilità di impugnarlo. Ricordo a tal proposito che se il valore della lite (solo l'imposta, al netto di sanzioni e interessi) è inferiore a 20.000 euro, prima di ricorrere in CTP, va inoltrato reclamo all'Agenzia delle Entrate ex art. 17-bis Dlgs 546/92.
Saluti.

Visto la sanzione probabilmente si spenderebbe di più in legali!
Il problema è che l'acquirente si rifiuta di pagare nonostante abbia avuto un notevole vantaggio nell'acquisto ad un prezzo molto basso. L'ADE contesta un valore dell'immobile di 20000 euro mentre all'atto di vendita è stato dichiarato 10500 da stima del geometra.

Di conseguenza se nessuno paga, l'ade pretende i soldi da qualcuno e quel qualcuno non è detto sia l'acquirente.
 
hai ben inteso e da quello che traspare e come ha detto Rocco, l'ade aggredirà la parte più forte, che appare il proprietario del bene ossia la parte acquirente.
ciao
 
Ma se solo uno dei 2 lo impugna e non vince il ricorso che conseguenza ci sono per l'altro che non lo fa?

Se l'altro non impugna l'atto ricevuto rimanendo inerte la pretesa si consolida nei confronti di quest'ultimo. Sarebbe opportuno pertanto che entrambe le parti impugnino gli atti ricevuti.


E nel caso lo facciano entrambi?

Se entrambe le parti (venditore e acquirente) impugnano gli atti ricevuti solitamente i ricorsi presentati vengono riuniti (dal giudice ovvero su istanza di parte) ex art. 29 Dlgs 546/92 per cui verrà emessa una sola sentenza.

Ripeto, però, che se il valore della lite (va considerata solo l'imposta) è inferiore a 20.000 euro va applicato l'art. 17-bis Dlgs 546/92.

Saluti.
 
Se l'altro non impugna l'atto ricevuto rimanendo inerte la pretesa si consolida nei confronti di quest'ultimo. Sarebbe opportuno pertanto che entrambe le parti impugnino gli atti ricevuti.




Se entrambe le parti (venditore e acquirente) impugnano gli atti ricevuti solitamente i ricorsi presentati vengono riuniti (dal giudice ovvero su istanza di parte) ex art. 29 Dlgs 546/92 per cui verrà emessa una sola sentenza.

Ripeto, però, che se il valore della lite (va considerata solo l'imposta) è inferiore a 20.000 euro va applicato l'art. 17-bis Dlgs 546/92.

Saluti.

immagino quindi sia necessario un professionista per il reclamo e mediazione
 
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