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Prestiti ad amministr

jimi3

Utente
Sono vietati i prestiti agli amministratori di società?

Il vecchio disposto dell'art. 2624 C.C. prevedeva addirittura la reclusione per un prestito agli amministratori.

Ora è stato abrogato con il DLgs 61/2002. Ma questo cosa vuol dire? Che sono possibili i prestiti agli amministratori?
 
Riferimento: Prestiti ad amministr

In seguito all'entrata in vigore del DLgs. 11.4.2002 n. 61, la fattispecie di cui al previgente art. 2624 c.c., nonostante l'assenza di espresse indicazioni in tal senso, risulta abrogata (cfr. Foffani L. "Le infedeltà", in AA.VV. "Il nuovo diritto penale delle società", a cura di Alessandri A., IPSOA, Milano, 2002, p. 379 - 380).
La condotta in questione, inoltre, difficilmente potrebbe presentare rilevanza penale ai fini dell'art. 2634 c.c. Ai sensi di quest'ultima disposizione, infatti, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare "atti di disposizione" dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In relazione a tale fattispecie, a prescindere dalla necessità di un danno patrimoniale e dalla procedibilità a querela della persona offesa (ex art. 2634 co. 4 c.c.), è stato osservato come il riferimento agli "atti di disposizione" ne escluderebbe l'applicabilità sia ai comportamenti omissivi che all'assunzione di obbligazioni (cfr. Foffani L., cit., p. 352 - 353).
Il nuovo contesto normativo, quindi, non rende più possibile la qualificazione come nulli, per contrarietà a norma imperativa, degli atti di concessione di prestiti da parte della società agli amministratori. Soluzione che, invece, risultava praticabile in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 2624 c.c. (quest'ultimo, chiaramente, nella versione anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal DLgs. 61/2002).
Simili operazioni restano esposte all'azione di annullamento ex artt. 1394 e 2391 c.c., con riguardo alle spa, e 2475-ter c.c., con riguardo alle srl (cfr. Abriani N. "Riforma societaria e nuovo diritto penale commerciale", in "La riforma delle società", a cura di Ambrosini S., Giappichelli, Torino, 2003, p. 225).
Occorre, inoltre, valutare il rischio di:
- un'azione di responsabilità da parte della società. Azione che presuppone un danno patrimoniale in capo alla stessa. Danno evidente nell'ipotesi in cui l'amministratore non dovesse provvedere alla restituzione del prestito, ma che potrebbe profilarsi anche nell'ipotesi di concessione di prestiti con interessi irrisori o del tutto inesistenti;
- configurare gravi irregolarità, denunciabili ex art. 2409 c.c., nel caso di spa, e legittimanti la richiesta di revoca nell'ambito dell'azione di responsabilità, nel caso di srl (art. 2476 co. 3 c.c.).
 
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