io girando ho trovato questo riferimento:
Dal sito www.fiscooggi.it Notiziario fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 6, comma 2, del Dpr. n. 917/1986 prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; ne consegue che il trattamento fiscale dell'indennità di maternità è identico a quello previsto per il reddito indennizzato. Inoltre, la circolare n. 95 del 12/5/2000 specifica che gli assegni di maternità, (quali, ad esempio, quelli disposti dall'articolo 66 della legge n. 448/1999, che hanno natura ben diversa dalle indennità di maternità), percepiti dalle donne non lavoratrici non sono soggetti a tassazione, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie di reddito di cui all'articolo 6 del Dpr n. 917/86, perchè percepiti da donne non titolari di alcun reddito di lavoro. Tali assegni, pertanto, non possono essere ricompresi tra le indennità sostitutive di reddito, né possono essere considerati quali assegni periodici, trattandosi di emolumenti a carattere provvisorio.
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Indennità di maternità percepita da lavoratrici autonome e imprenditrici agricole
L'articolo 66 (e seguenti) della legge n. 151 del 26/3/2001 ha istituito un'indennità giornaliera di maternità anche a favore di tutte le donne che svolgono attività lavorativa diversa da quella di lavoro dipendente, per un periodo di due mesi antecedenti e tre mesi successivi al parto.
L'indennità viene erogata dall'Inps, previa domanda su modello MAT. AUT. da inviare, a cura dell'interessata, all'ufficio Inps territorialmente competente. La medesima indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età o i 18 anni in caso di adozione internazionale.
L'indennità viene erogata con le seguenti modalità:
- le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, e le imprenditrici agricole a titolo principale, di cui all'articolo 2135 c.c., percepiscono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato
- le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali percepiscono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero. Gli importi giornalieri a cui far riferimento, distinti per categoria di lavoratrici, sono stati fissati con circolare Inps n. 58/2004
- le libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, percepiscono un'indennità di maternità pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito, e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell'evento
- le lavoratrici parasubordinate, (iscritte alla "Gestione separata Inps", che versano, dall' 1/1/2004, un contributo pari al 17,80 per cento di cui 0,50 per cento per finanziare le indennità di maternità), percepiscono l'indennità in oggetto, a condizione che siano state versate almeno tre mensilità di contributi nei dodici mesi precedenti.
L'indennità viene corrisposta nella misura dell'80 per cento del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. Pertanto, l'importo dell'indennità è calcolato dividendo il reddito suddetto per 365 (giorni in un anno); sul risultato ottenuto, che rappresenta l'importo medio di una giornata, si calcola l'80 per cento.
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Le indennità percepite dalle lavoratrici artigiane o commercianti costituiscono, quindi, reddito di impresa, rappresentando una somma che sostituisce lo stesso reddito, che a causa della maternità non è stato possibile conseguire. Si sottolinea che, qualora l'Inps abbia indicato nel modello Cud tale indennità (e relative ritenute), come se rientrassero nella sfera di lavoro dipendente, le stesse devono ugualmente essere considerate reddito di impresa e non reddito di lavoro dipendente. Non è, pertanto, possibile usufruire delle detrazioni per lavoro dipendente, ma è possibile scomputare le ritenute subite, secondo le regole previste per il reddito di impresa (circolare n. 189 del 21/9/1999).
Come dichiarare le indennità in Unico 2004
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Le imprenditrici in contabilità semplificata indicheranno tali indennità nel quadro RG, rigo RG 10, colonna 2, del modello Unico 2004 (proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte).
Le imprenditrici in contabilità ordinaria indicheranno l'indennità percepita nel conto economico, "Valore della produzione A)5) - altri ricavi e proventi" (nel documento interpretativo n. I 1 del Cndc e del Cnr, punto A.5 si afferma che nella voce "altri ricavi e proventi" devono essere indicati tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie, nonché i ricavi e i proventi non rilevabili in altre voci). L'indennità concorre, quindi, alla formazione del risultato economico di esercizio, da indicare nel quadro RF, rigo RF 2 o rigo RF 3, a seconda che si tratti di utile netto o perdita risultante dal conto economico.
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Le indennità percepite dalle lavoratrici autonome costituiscono reddito di lavoro autonomo da indicare nel quadro E, rigo RE 3, colonna 2, del modello Unico 2004 (proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi). Partecipano, altresì, alla formazione della base imponibile ai fini Irap, indicandola al rigo IQ 27.
Daniela Carrino e Miriam Cosmai
IL MIO PROBLEMA è CHE SONO SOCIA DI S.R.L. DI CONSEGUENZA IL MIO REDDITO NON CORRISPONDE A NESSUNO DI QUESTI CASI.......