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prescrizione

M

Massimiliano

Ospite
<HTML>entro quale termine va in prescrizione la possibilità dell'erario di richiedere il pagamento di sanzioni ed interessi per omesso o carente versamento di IVA a debito?
Grazie per la collaborazione</HTML>
 
<HTML>a partire dalle dichiarazioni presentate nel 1999 entro il 31.12 del 4°anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; un anno in più in caso di omessa denuncia. Salvo cause di interruzione della prescrizione come ad esempio il ravvedimento con dichiarazione sostitutiva.

[email protected]</HTML>
 
<HTML>l'anno di riferimento è il 1994
quindi come lei mi suggerisce, gli importi richiesti andavano in prescrizione nel 1998
giusto??
grazie per la gentilezza</HTML>
 
<HTML>mi spiace ma il 1994 concerne una dichiarazione presentata nel 95 e quindi sotto il vecchio regime; di conseguenza, ai fini Iva, l'annualità cadeva in prescrizione al 31.12.99.

[email protected]</HTML>
 
<HTML>la prescrizione per gli omessi versamenti di imposta é di 10 anni (codice civile)</HTML>
 
Interessi passivi

<HTML>Nel 1990 ho acquistato una casa (sulla quale gravava un mutuo ipotecario acceso dal costruttore) pagandola in contanti, nel 1994 il costuttore ha fallito e dopo varie contestazioni nel 1998 sono stato costretto ad accolarmi il mutuo con atto notarile.La mia domanda è questa: potevo detrarre gli interessi passivi?
L'ufficio delle imposte mi ha fatto una cotestazione
Grazie</HTML>
 
RE: Interessi passivi

<HTML>L'articolo 36-bis del DPR n° 600/73, in combinato disposto con l'articolo 9 della legge n° 488/1998, stabilisce che entro il 31 dicembre 2000 l'amministrazione finanziaria deve procedere al "controllo formale" delle dichiarazioni in materia di imposte dirette presentate negli anni che vanno dal 1994 al 1998 e, in materia di Iva, presentate dal 1995 al 1998 (art. 36-bis, DPR 600/73 e art. 9 della L. n° 488/98).

Entro il medesimo termine i ruoli devono essere resi esecutivi (art. 9 della L. n° 488/98) ed entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazioni relative all'anno successivo per tutte le altre dichiarazioni.

I ruoli devono essere resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Grazie alla modifica introdotta dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n° 32, il quale ha introdotto il comma 2-bis, all'art. 25 del DPR n° 602/73, il contribuente, ora, ha la possibilità di verificare quando i ruoli sono stati resi esecutivi al fine di eccepire l'eventuale tardività. Il predetto comma 2-bis, infatti, stabilisce che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Praticamente l'amministrazione finanziaria deve rendere esecutivi i ruoli entro il 31 dicembre del secondo anno successivi a quello di presentazione della dichiarazione e l'esattore, invece, ha tutto il tempo che vuole per emettere la cartella esattoriale al contribuente.

Ciao</HTML>
 
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