Sono escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12.5 %, in quanto fattispecie che non danno luogo a plusvalenza, le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (diversi dai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti) acquisiti per successione o donazione e di unità immobiliari urbane che per il periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione (od almeno la maggior parte di questo periodo) sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Quindi lorenzo niente paura, va e vendi e come diceva il marco51, che abbia + di 5 anni o meno, poco importa!!!
nick