Trattasi del comma 496 dell'articolo 1 della legge 266/2005 che qui sotto riporto.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica
un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A
seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al
versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente
periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi'
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo
periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia.
ciao