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permessi per frequenza corso

Ciao a tutti, ho un'impresa artigiana di produzione cibi pronti e una dei miei 5 dipendenti mi ha chiesto i permessi per poter frequentare un corso di OSS (operatore sanitario), che prevedono, oltre alla frequenza di corso teorico, post.pomeridiano o serale, anche 180 ore di tirocinio, ovviamente al mattino.
Sono obbligata a concedere le 150 di permesso retribuito tenendo conto, che, nella mia attività le ore produttive sono appunto dalle 8 del mattino alle 14.
Questa richiesta mi mette in forte difficoltà considerando anche che, la dipendente, alla fine di questo corso senz'altro se ne andrà, visto che il corso OSS non centra nulla con il lavoro che svolge presso di me.
Ringrazio chi vorrà aiutarmi e saluto.
Cristina
 
Salve Cristina, il lavoratore ha diritto ai gg di permesso retribuiti ai sensi della art.10 Legge 300 ( meglio nota come Statuto dei Lavoratori) per il giorno che deve sostenere l'esame.

Per quanto riguarda la concessione del nr. di ore, è necessario osservare il ccnl di riferimento, essendo quest'ultimo che stabilsce il nr. di ore fruibili per il corso di studio.
Saluti domenico.
 
Grazie Domenico,
ho verificato il ccnl artigiani alimentaristi applicato, che dice:
"ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni.......etc.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano oltre 10 dipendenti aventi diritto."
Nel mio caso i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato sono 5 + 1 dipendente part time a tempo determinato fino al 31.10.2013 (che non rinnoveremo).
Il ns.consulente dice che, per il limite si considerano 6 dipendenti (indipendentemente full o part time e indet./det) e anche se i dipendenti erano 5 spettano comunque le 150 ore.
A me sembra molto poco chiaro...cosa ne pensi?
Grazie e buon pomeriggio!
Cristina
 
Sono d'accordo solo quanto è stato detto dal consulente relativo al fatto che il diritto allo studio vale anche per il lavoratore con contratto a termine, questo secondo il principio della non discriminazione.

Per il resto non sono d'accordo quando afferma che a prescindere dal nr. dei dipendenti si ha diritto comunque alle 150 ore, non è sostenuto da alcuna normativa.

Il ccnl a cui nella fattispecie si deve fare riferimento è chiaro, si ha diritto nella misura di 1 lavoratore “nelle imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti aventi diritto.

Come già detto nel post precedente, il diritto sorge solo per quanto riguarda le assenze per sostenere gli esami, in questo caso e solo in questo caso non si tiene conto del nr dei dipendenti aventi diritto, siano questi 3, 5 o 6.

Non sono d'accordo anche nell'affermazione “ per il limite si considerano 6 dipendenti indipendentemente da full-time, part-time, ecc”.

Si terrà conto che ( come nel caso di interesse) il ccnl, recependo quanto previsto dal D-lgs nr.61-2000, stabilisce all'art.37 :
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di Contratto Collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Quindi per verificare se il lavoratore part-time deve essere computato complessivamente nell'organico aziendale, è necessario calcolare l'orario part-time, diviso l'orario di lavoro previsto dal ccnl.

Per i criteri di calcolo si osserverà la Circolare del Ministero del Lavoro, nr- 46 del 30 Aprile 2001.
 
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