Riferimento: PERIODO DI sopspensione
La sospensione feriale dei termini processuali vale anche per la cartella di pagamento.
Però stai attenta che non vale per l'eventuale istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, sicché per quest'ultima devi considerare i canonici 60 gg. dalla notifica dell'atto senza tener conto della sospensione feriale.
Ciao.