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Percezione Naspi

Salve. Vorrei se possibile delle info sul mio caso...
Mi trovavo in disoccupazione da pochi giorni, dopo aver mandato un cv ho trovato subito un lavoro tramite agenzia interinale con un contratto di 10 giorni, con un giorno effettivo di prova.
Il lavoro non mi piace e vorrei andarmene subito, senza finire neanche questi 10 giorni...Giustamente vorrei usufruire ancora della naspi che avevo sospeso.
É possibile lasciare il lavoro prima della conclusione del contratto senza perdere la naspi?
 

domenico_

Utente
Salve. Vorrei se possibile delle info sul mio caso...
Mi trovavo in disoccupazione da pochi giorni, dopo aver mandato un cv ho trovato subito un lavoro tramite agenzia interinale con un contratto di 10 giorni, con un giorno effettivo di prova.
Il lavoro non mi piace e vorrei andarmene subito, senza finire neanche questi 10 giorni...Giustamente vorrei usufruire ancora della naspi che avevo sospeso.
É possibile lasciare il lavoro prima della conclusione del contratto senza perdere la naspi?
Salve, nella fattispecie indicata (lasciare il lavoro prima della conclusione del contratto), alcuni utenti del forum hanno segnalato che l'inps provvede al ripristino dell'indennità al termine della data fissata in origine.
 
Grazie per le risposte... Per me é importante solo sapere se è sicuro che riprenderò la Naspi dopo la fine dei 10 giorni.
Ho sentito dire da un sindacato che se non completo questi 10 giorni di prova non prenderò più la Naspi perché è come se fosse una dimissione volontaria.
 

domenico_

Utente
Grazie per le risposte... Per me é importante solo sapere se è sicuro che riprenderò la Naspi dopo la fine dei 10 giorni.
Ho sentito dire da un sindacato che se non completo questi 10 giorni di prova non prenderò più la Naspi perché è come se fosse una dimissione volontaria.
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato

2.10.a.1 In caso di nuova occupazione
con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
 
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