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Percettore di aspi sospesa da rapporto di lavoro a td inferiore a 6 mesi e naspi

Buongiorno a tutti,
sono nuova del forum, ma avrei bisogno del vostro aiuto.
Dal 01/01/2015 al 31/03/2015 ho percepito aspi, sospesa perchè ripreso attività lavorativa a tempo determinato cessato il 4/7/2015.
Ho provato piu' volte a fare luce all'inps e ad un patronato ma continuano a dirmi che non devo presentare nulla....che aspi riprenderà automaticamente da dove si era interrotta...
Mi confermate che è cosi????
Ringrazio anticipatamente.
 
Salve calimero, si è cosi.

la conferma viene dalla stessa Inps:

P.2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato

La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.

"In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Circolare numero 142 del 18-12-2012
 
:yes2: Grazie mille Domenico per aver documentato la tua risposta, adesso mi è tutto piu' chiaro.
Saluti.
Salve calimero, si è cosi.

la conferma viene dalla stessa Inps:

P.2.8.a - Nuovo contratto di lavoro subordinato

La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.

"In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Circolare numero 142 del 18-12-2012
 
Ultima modifica di un moderatore:
Grazie mille Domenico,
lei è stato molto gentile e la sua deludicazione documentata in maniera esaustiva.
Complimenti!
Ne approfitto per chiederle a questo punto però se non mi convenga presentare domanda NASPI piuttosto che riprendere ASPI e soprattutto se è possibile tale opzione.
Mi spiego meglio: nell'anno 2013 ho 38 settimane contributive
nell'anno 2014 ho 52 settimane
nell'anno 2015 ho 14 settimane
Percependo NASPI però mi è sembrato di capire che le settimane utilizzate a fini del calcolo, non sono piu' considerate in futuro....
Essendo una lavoratrice stagionale vorrei capire a cosa vado incontro qualora avessi rapporti di lavoro brevi....
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti, e complimenti al forum che trovo molto molto costruttivo e professionale.

Giusi
 
Salve Giusi, grazie a Lei.

Non è praticabile l'opzione naspi anziché aspi, quest'ultima continuerà a produrre gli effetti sino al termine del periodo fissato.

Saluti domenico
 
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