A prescindere che sono 2° cose diverse la rinuncia all'eredità di cui art. 519 c.c. può essere sempre revocata allorquando non vi è prescrizione ( sè l'eredità non è stata acquisita da altri )
pertanto nè consègue che di fronte alla rinuncia di eredita la reversibilità viene erogata dall'inps dogmaticamente!
altresi le rinunce possono essere espletate solo dopo la morte del testatore di cui art. 458.c.c. entro un termine .....
di mesi......sè non ricordo male tre?
saluti
M.444