sono attività di spettacolo cosi come evidenziati nella tabella C con decorrenza dal 01/01/2000 (art.18. c2 dlgs 26/02/1999 n. 60) al punto 6:
"prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato, effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite"
la circolare 224/e-251542 05/12/2000, punto 4.3 lettera f : diffusione televisiva in locali aperti al pubblico, la siae verifica se l'accesso al locale avvenga a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico (modalità che richiede il regolare rilascio di un titolo di accesso) ovvero se il partecipante, entrato gratuitamente, sia obbligato a richiedere una consumazione.
Il verificatore accerterà se la consumazione sia obbligatoria o facoltativa se la stessa sia ricompresa nel biglietto di ingresso o meno, oppure se le consumazioni abbiano un prezzo superiore a quello normalmente praticato in assenza di manifestazione spettacolistica.
l'obbligo di installazione speciale registratore di cassa o d'emissione titolo d'acceso esiste in caso di corrispettivo pagato per assistere alla partita via pay tv neppure sotto forma di consumazione obbligatoria o consumazione aumentata di prezzo.
nel tuo caso, pay tv messa solo per attrarre la clientela e per la quale nessun corrispettivo è richiesto, sembrerebbe non vi sia tale obbligo.
ciao...