<HTML>In relazione alle disposizioni che si sono succedute e principalmente:
- art. 3 comma 25 lettera a legge 662/96
- legge 21/11/2000 n.342
- art.17 legge 383/2001
trattasi di passaggio fiscalmente neutrale per il quale non si indica in rogito il valore di avviamento ex art.54 comma 5 TUIR e la neutralità riguarda sia l'imposizione diretta che indiretta.
In atto si indicano tutti i valori attivi e passivi oggetto della donazione che vengono acquisiti senza soluzione di continuità in capo al donatario; altrettanto dicasi per le merci trasferite che sono indicate in atto in valore e riepilogate in apposito inventario.
Su detti valori non c'è imposizione iva.
Cordiali saluti.</HTML>