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parere

ciao a tutti...
per l'uni devo consegnare un parere su questa situazione, ma non saprei proprio da dove cominciare.
mi date una mano?
il testo datoci è questo: <<L’Agenzia delle Entrate - ufficio di Avellino - con plico raccomandato spedito il 15 luglio 2007 ma pervenuto al destinatario il 25 luglio notificava al sig Tizio Caio, amm.re unico della società Beta s.r.l. con sede in Avellino, avente ad oggetto il commercio di calzature, avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP relativo all’esercizio 1/1/2002-31/12/2002 (unico società di capitale 2003), elevando il reddito della società da euro 220.000 a euro 350.000, sulla base di processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza di Avellino in seguito a verifica aziendale.
L’accertamento veniva effettuato ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d) e 40 dPR 600/73, modificando i dati del bilancio in base al detto processo verbale, nel quale il maggior reddito era stato determinato in relazione ad acquisti non risultanti dalle scritture contabili e desunti da dichiarazioni rese ai verbalizzanti da terzi trasportatori, nonché in relazione alle risultanze di un conto corrente bancario intestato al sig. Tizio Caio, richiesto all’istituto di credito ai sensi dell’art. 32, comma 1, n.7, dPR 600/73.
La società Beta con sentenza, il 14 settembre 2007 veniva dichiarata fallita. Il curatore fallimentare nel mese di novembre, avendo rinvenuto tra i documenti della società fallita l’avviso di accertamento, il 21 novembre si rivolge al dott. Ricciardi chiedendo un parere in ordine alla possibilità di proporre ricorso nei confronti dell’avviso di accertamento.
Si rediga il parere.>>

help me please! :dead:
 
Riferimento: parere

Credo che sia trascorso il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso, tenuto anche conto del termine lungo.

Infatti i ricorsi per i provvedimenti notificati il 25 luglio scadevano l'8 novembre.

ciao
 
Riferimento: parere

intanto grazie mille per la risposta!
anche io avevo pensato la stessa cosa.
ho però alcune domande:

a) secondo te la notifica è stata effettuata in maniera corretta? mi sembra che l'art. 60 dpr 600/73 non preveda la spedizione tramite servizio postale...

b) per quanto concerne la procedura ex artt. 39 e 40 dpr 600/73, è effettuata correttamente? (a me sembra di si...)

c) i termini sono interrotti con la dichiarazione di fallimento?

grazie mille!
 
Riferimento: parere

in effetti, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 4, DLgs 546/1992, la declaratoria di fallimento intervenuta prima del decorso dei 60 gg concessi per ricorrere interrompe i termini per 6 mesi.
Quindi, nel caso di un accertamento pervenuto alla parte in bonis in data 25 luglio 2006, risultano decorsi 7 gg per ricorrere nel mese di luglio. Intervenuto il fallimento in data 14 settembre 2007 (durante l'ultimo giorno di sospensione feriale dei termini), i termini per ricorrere di interrompono per 6 mesi sino al 15 marzo 2008 (ai sensi del combinato disposto dall'art. 40, comma 4, DLgs 546/1992 e art. 2963 c.c.). Dal 15 marzo 2008 vanno poi aggiunti i 53 gg residui per ricorrere.
In conclusione, a mio avviso, il termine ultimo per ricorrere da parte del fallimento cade mercoledì 7 maggio 2008 (fai i conti anche tu, carta e penna alla mano).
Per quanto concerne le altre questioni che sono state poste:
1) sulla regolarità delle modalità di notifica, la proposizione del ricorso da parte della curatela sana qualsiasi irregolarità (art. 156 cpc) a meno che nel frattempo l'A.F. non sia incorsa in qualche decadenza. Non farei troppo affidamento su questa eccezione (controlla però quando scadono i termini per accertare il 2002);
2) in merito alla regolarità della rettifica analitico-induttiva operata ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 è impossibile esprimere qualsiasi valutazione senza aver esaminato le carte (p.es. mi sembra di capire che l'accertamento sia basato in parte anche su dichiarazioni di terzi: ma queste sono state allegate dall'ufficio? oppure sono conosciute dal contribuente fallito? ... se così non fosse è un vizio dell'accertamento da denunciare subito ...). Inoltre, c'è sempre il tempo per proporre la procedura di accertamento con adesione (opzione da vaalutare ...). In bocca al lupo.
 
Riferimento: parere

grazie mille per l'aiuto...
pubblico qui quanto scritto così mi potete dire cosa ne pensate:

Il sottoscritto dott. XXXXX YYYYY,
avendo avuto modo di leggere quanto dal curatore fallimentare sottoposto;
avendo avuto possibilità di ricostruire le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato lo stesso curatore a rivolgersi al sottoscritto;
considerato che il parere richiesto ha ad oggetto la possibilità o meno di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento;
SI REDIGE IL SEGUENTE PARERE
L’avviso di accertamento notificato il giorno 15 luglio 2007, mediante plico raccomandato, e pervenuto alla società Beta s.r.l. il giorno 25 s.m., è da ritenersi nullo o, ancor meglio, inesistente.
La norma di riferimento per le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento è l’art. 60 d.P.R. 600/73. Il tenore della disposizione in esame è certamente privo di qualsivoglia possibilità di incertezza: per gli atti di accertamento, la notifica è effettuata con le modalità stabilite dagli artt. 137 ss c.p.c. L’accorto legislatore, però, esplicita inoltre che, alle norme summenzionate del c.p.c., si appongono una serie di modifiche, adeguando la procedura di notificazione alle peculiarità e alle caratteristiche della forma e del contenuto degli atti promanati dalla Amm.ne Finanziaria.
La notifica, infatti, deve essere eseguita da messi comunali o speciali, i quali devono consegnare l’avviso “in mani proprie”. Il messo deve far sottoscrivere l’avviso al consegnatario, o indicare perché lo stesso non ha sottoscritto.
L’art. 60 prosegue prevedendo una ulteriore modalità di notifica, residuale, la quale prevede che sia possibile consegnare l’avviso (sempre “in mani proprie”) nel domicilio fiscale del destinatario. Qualora non sia possibile perseguire siffatta strada, è ammessa l’affissione nell’albo del comune dell’avviso di deposito.
Con la finalità di sottolineare come questa sia la procedura da dover necessariamente seguire, si richiama alla memoria quanto scritto nella Circolare del 27 gennaio 2006 n.16 emanata dal Ministero delle Finanze: «si ricorda che, per effetto dello stesso art. 60 del DPR n. 600, gli atti tributari, se non consegnati in mani proprie dell’interessato, devono essere notificati nel domicilio fiscale dello stesso».
Ciò detto, è di palmare evidenza come la notificazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Avellino, mediante servizio postale di un plico raccomandato, è da considerarsi viziata in quanto non effettuata nelle modalità rituali previste ex lege.
Giova, a questo punto, richiamare un dibattito circa l’applicabilità o meno dell’art. 156 c.p.c. (sanatoria della nullità) alle notificazioni tributarie. Dopo un periodo di incertezza, anche la giurisprudenza ha affermato che la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. «[…] se il contribuente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento» (sent. Cass. SU 19854/2004) .
Pertanto, appare chiaro che una eventuale proposizione del ricorso, da parte del curatore fallimentare, avrebbe come effetto quello di sanare la nullità, con evidente nocumento per la società soggetta a procedura concorsuale.
Come afferma autorevole dottrina , l’atto non notificato – o notificato con notificazione da qualificare come giustamente inesistente – non genera effetti poiché non sembra ammissibile un’azione volta a farne dichiarare l’inesistenza. Resta in facoltà del contribuente la tutela impugnatoria dell’atto successivamente notificato secondo le modalità rituali.

aspetto pareri ;o)
 
Riferimento: parere

ho letto la bozza di parere che hai predisposto e ho almeno due riserve: una di natura sostanziale, l'altra di natura formale.

Per quanto riguarda la riserva di natura sostanziale, secondo la tua tesi la notifica a mezzo posta renderebbe l'atto (addirittura) inesistente. Mi sembra una tesi molto "forte" che dovresti - quanto meno - giustificare con dei rpecedenti di dottrina e giusrisprudenza affinché sia sostenibile.

Inoltre, mi permetto di richiamarti il contenuto dell'art. 14, L. 20.11.1982, n. 890, il quale testualmente recita come segue:

"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta".

Per quanto riguarda il rilevo formale, mi permetto di suggerirti di rileggere con attenzione la forma del testo che hai scritto perchè, a mio avviso, non suona molto bene. Eventualemnte ti consiglio di consultare un testo contenente pareri e perizie svolte (ve ne sono molti in commercio, quelli dalla case editrice Maggioli sono fatti bene)
 
Riferimento: parere

sulla notifca fuori termine o nulla non avrebbe tutti i torti.. da tenere presente però questo:
[FONT=Tahoma,Bold]
Cass. 20 novembre 2001 n. 14575​
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Non ricorre un’ipotesi di carenza radicale del potere di imposizione in caso di accertamento notificato fuori termine. Ne consegue che il contribuente non è esonerato dal rispetto dei termini di decadenza previsti dalle leggi per l’opposizione innanzi le Commissioni tributarie onde impedire che gli atti​
tributari acquisiscano carattere di definitività.

[FONT=Tahoma,Bold]
Cass. SS.UU., sent. 5 ottobre 2004 n. 19854​
La sentenza compone il contrasto interpretativo insorto in seno alla stessa Suprema Corte in merito all’applicabilità della sanatoria di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c. alla notificazione dell'accertamento tributario, questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza del 12 marzo 2003.
Nella sentenza 17762/2002, la Sezione tributaria, uniformandosi alle precedenti pronunce della prima Sezione 3294/1994, e 5100/1997, e a quella della stessa Sezione tributaria 7284/2001, affermava che la notificazione dell'avviso di accertamento affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente.
Tale sentenza si è posta in consapevole contrasto con le sentenze della Sezione tributaria 5924/2001, e 3513/2002, nelle quali è stato per contro affermato che l'avviso di accertamento non è un atto processuale, ma è atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'amministrazione
finanziaria.
Ad avviso della Suprema Corte a SS.UU. la tesi corretta è quella ell'applicabilità della sanatoria di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c., anche se per ragioni non del tutto coincidenti con quelle poste a base delle citate decisioni della Corte.
Secondo la Corte, seppure l’atto notificato ha natura sostanziale, ciò non costituisce un ostacolo insormontabile all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria.
Dunque, pur in difetto di un espresso richiamo, l'applicazione delle forme sulla notificazione comporta, quale necessità logica, quella del regime della nullità (in particolare, quella di origine giurisprudenziale sulla differenza tra nullità e inesistenza) e quella sulle sanatorie, che costituisce una sorta di limite alla
dichiarazione di nullità, non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in maniera di notificazione di atti di accertamento, pur regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso.
Adeguandosi a tale orientamento, la Corte ha più recentemente affermato che l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto la cui notificazione sia affetta da nullità comporta che se il contribuente mostra di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto ed ha potuto esercitare in modo adeguato il proprio diritto alla difesa, lo stesso contribuente non potrà, in linea di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento dell’atto impositivo.​
[FONT=Tahoma,Bold](Cass., sez. trib., sent. 26 maggio 2006 n. 12708).
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