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Pagamenti iva non effettuati cliente/fornitore

Giu.cia

Utente
Buonasera a tutti

Volevo gentilmente avere da qualcuno di voi un informazione

Soliti rapporti commerciali tra aziende
Faccio consulenza ad un mio cliente
Gli faccio fattura+iva e mi paga
Fin qui tutto a posto

Al momento della liquidazione dell'IVA trimestrale,non pago

È vero che tocca al mio cliente pagare l'IVA che non ho pagato io?
Lo stato tramite controlli, quali lo spesometro per esempio,accerta che non ho pagato e si rivale sul mio cliente???
Ma se fosse così..come si fa a sapere che i nostri fornitori siano regolari nella liquidazione dell'IVA???
Bisogna informarsi prima??E come ??
Cioè se un azienda nuova,per esempio,mi fa un sito internet e mi emette fattura di 1500+iva ...io pago ma come faccio a sapere se poi questa azienda effettua la liquidazione dell'IVA regolarmente???
E poi...ma è vero ????

Ho sentito parlare del principio di solidarietà dell'Iva ovvero se compro in bene/servizio al di sotto del suo valore allora per lo stato io dovevo dubitare del prezzo perché troppo basso (esempio siti online di vendita elettronica che vendono al 20% in meno ma perché poi non pagano l'iva)allora in questo caso in seguito ad accertamenti posso essere obbligato io a pagare l'IVA
Ma in un normale rapporto commerciale come faccio a sapere se i miei fornitori sono regolari nel pagamento periodico dell'IVA???

Grazie per avermi letto attendo vs consigli
 
Ultima modifica:
non credo sia prevista la norma che impone al tuo cliente la solidarietà se tu non versi l'iva. il discorso ritengo sia assolutament personale.
ciao

Ma infatti non capisco come si possa sapere se un cliente paga o no l'IVA durante il periodo di liquidazione
Io penso che siano fatti suoi se paga o no
Io pago e sono a posto,se lui non la paga saranno fatti suoi,andrà lui incontro a sanzioni ecc

Attendo gentilmente altre vs preziose considerazioni in merito

Grazie
 
Buongiorno Giu.cia/Giuseppe: concordo in pieno con il discorso della solidarietà sui mancati versamenti iva - non ho mai letto nulla del genere in caso di operazioni regolari.
Diverso a mio avviso il discorso sulle truffe: se usando l'ordinaria diligenza personale/imprenditoriale si nutrono forti sospetti sul prezzo di un determinato bene, a mio avviso c'è il rischio che gli accertatori possano ravvisare la partecipazione ad una frode. Questo in linea generale, poi bisogna vedere il caso specifico.
Ciao - Gianni
 
La solidarietà tra cedente e cessionario in ambito IVA è regolata dall'art. 60-bis del DPR 633/72 ma non è un principio generale che regola l'imposta bensì è applicabile solo a determinate fattispecie (art. 60-bis c. 1). Inoltre la norma concerne esclusivamente le cessioni di beni, qui invece si parla della prestazione di un servizio, pertanto la solidarietà è da escludere proprio perché non ci sono i presupposti per la sua applicazione alla fattispecie.
Per quel che concerne l'ipotesi di frode, qui entriamo in un altro campo, vale a dire in quello dell'accertamento. Nella sostanza il fisco deve dimostrare (anche mediante presunzioni) che l'operazione posta in essere è oggettivamente/soggettivamente inesistente recuperando a tassazione il costo dedotto/IVA (indebitamente) detratta (in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti) ovvero solo l'IVA (indebitamente) detratta (in caso di operazioni soggettivamente inesistenti). Anche in tal caso però non opera la solidarietà come principio generale, mentre vi è una norma (art. 60 DPR 633/72) che prevede l'applicazione della rivalsa e questo sì è un principio generale, ma parliamo di un'altra cosa.
Saluti.
 
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