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Pag.pubbl.amministrazioni!

Gio.

Utente
Siamo entrati + volte in discussione e chiarimenti.-
La sospensione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in presenza di inadempimento del beneficiario agli obblighi fiscali, a seguito della notifica di cartelle di pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, non opera per i pagamenti disposti tra Pubbliche Amministrazioni o a favore di società a totale partecipazione pubblica (es. fondi erogati dalla Regione al Comune per finanziare la realizzazione di opere pubbliche).

La norma sul blocco dei pagamenti non opera qualora il beneficiario abbia impugnato la cartella di pagamento in sede giurisdizionale e il giudice, su richiesta del contribuente, abbia sospeso la medesima cartella con ordinanza.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla disciplina normativa che prevede per le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) l’obbligo di sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
 
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