dipende in che forma è costituito chi esercita tale attività.
L’allevamento di animali costituisce attività agricola principale cc 2135.
Per essere considerata agricola, tale attività deve:
curare e/o sviluppare un ciclo biologico o almeno una fase di esso;
aumentare quantitativamente o qualitativamente gli animali;
essere in diretta connessione con il fondo, il bosco, acque dolci, salmastre o marine.
in via generale:
È tassata come reddito agrario l’attività agricola di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno, effettuata dai seguenti soggetti:
imprenditori individuali; società semplici;
enti non commerciali.
È tassata come reddito d’impresa, in quanto attività commerciale, l’attività di allevamento svolta da:
società di persone (S.n.c. e S.a.s.), con la sola esclusione della società semplice;
società cooperative, di mutua assicurazione ed enti commerciali;
società di capitali (S.r.l., S.a.p.a. e S.p.a.).
Reddito agrario:
Imprenditori individuali, società semplici e enti non commerciali;
Animali allevati con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno posseduto.
Reddito d’impresa
Imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali che allevano animali in eccedenza rispetto a quelli allevati con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno posseduto.
Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative,
società di mutua assicurazione, enti commerciali, società a responsabilità limitata,
società in accomandita per azioni e società per azioni.
art.29 dpr 917/86
ciao