G
Gio.
Ospite
Ritengo opportuno riportare qui di seguito alcuni orientamenti Ance sull’applicazione del reverse charge, in attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca al più presto nuovi chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina in commento.
Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2007
La disciplina del Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni di subappalto emesse dal 1° gennaio 2007. Pertanto, nell’ipotesi di pagamenti nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall’emissione), l’inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell’art. 6, commi 3-4, del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le operazioni, agli effetti dell’IVA si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero comunque all’atto di emissione della fattura, se precedente. Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006 e il Reverse Charge non trova applicazione, poiché in vigore per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007.
Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto. Pertanto, ancorché l’operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore, da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella Atecofin 2004, l’inversione contabile non trova applicazione in quanto non si tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.
Fornitura con posa in opera di pavimenti
L’inversione contabile non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di pavimenti, come precisato nella Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006. Infatti, anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d’opera (es. posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall’appaltatore). Queste ultime due fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d’opera), rientrano, invece, nella disciplina del Reverse Charge.
Applicabilità del Reverse Charge nell’ipotesi di General Contractor o di Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell’ipotesi in cui l’affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art. 176 D.Lgs n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l’inversione contabile non trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono all’intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un’opera e che vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei lavori ed, eventualmente, all’esecuzione di parte dei lavori. Pertanto, relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni proprie dell’Ente appaltante.
Nell’ipotesi, invece, di associazioni temporanee di imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l’inversione contabile trova applicazione nell’ipotesi in cui le imprese associate affidino l’esecuzione dei lavori ad un’impresa terza, ovvero nell’ipotesi in cui una delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un’altra delle imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi di un contratto di subappalto.
Saluti.-
[%sig%]
Applicabilità del Reverse Charge per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2007
La disciplina del Reverse Charge si applica in relazione alle fatture relative alle prestazioni di subappalto emesse dal 1° gennaio 2007. Pertanto, nell’ipotesi di pagamenti nel 2007, di fatture emesse nel 2006 (es. fatture pagate a 60 giorni dall’emissione), l’inversione contabile non trova applicazione ai sensi dell’art. 6, commi 3-4, del D.P.R. 633/1972 il quale prevede che, in caso di prestazioni di servizi, le operazioni, agli effetti dell’IVA si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero comunque all’atto di emissione della fattura, se precedente. Pertanto, le suddette operazioni si considerano effettuate nel 2006 e il Reverse Charge non trova applicazione, poiché in vigore per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007.
Inapplicabilità del Reverse Charge per i noli a caldo
Il nolo a caldo si configura come una prestazione di servizi, diversa dal contratto di appalto. Pertanto, ancorché l’operazione sia effettuata nei confronti di un appaltatore, da un soggetto che utilizza il codice 45.50.0 nella sezione F della Tabella Atecofin 2004, l’inversione contabile non trova applicazione in quanto non si tratta di contratto di subappalto, ma di noleggio.
Fornitura con posa in opera di pavimenti
L’inversione contabile non trova applicazione nel contratto di fornitura con posa in opera di pavimenti, come precisato nella Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006. Infatti, anche se la stessa viene resa nei confronti di un soggetto appaltatore, si tratta di una cessione di beni con prestazione accessoria, diversa dal contratto di subappalto, e diversa altresì dalla mera prestazione d’opera (es. posa in opera di pavimenti acquistati direttamente dall’appaltatore). Queste ultime due fattispecie (contratto di subappalto e prestazione d’opera), rientrano, invece, nella disciplina del Reverse Charge.
Applicabilità del Reverse Charge nell’ipotesi di General Contractor o di Associazione Temporanea di impresa (A.T.I.)
Nell’ipotesi in cui l’affidamento dei lavori sia conferito a un General Contractor (art. 176 D.Lgs n. 193/2006 - Nuovo codice dei contratti pubblici), l’inversione contabile non trova applicazione in quanto le funzioni svolte da tale soggetto attengono all’intero iter amministrativo diretto alla realizzazione di un’opera e che vanno dalla progettazione, al finanziamento, agli espropri, alla direzione dei lavori ed, eventualmente, all’esecuzione di parte dei lavori. Pertanto, relativamente alla parte dei lavori affidati a terzi, si ravvisano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il General Contractor è destinatario di funzioni proprie dell’Ente appaltante.
Nell’ipotesi, invece, di associazioni temporanee di imprese, come precisato nella circolare n. 37/E del 2006, il Reverse Charge non trova applicazione in quanto le imprese associate risultano appaltatori di lavori e non subappaltatori. Per contro, l’inversione contabile trova applicazione nell’ipotesi in cui le imprese associate affidino l’esecuzione dei lavori ad un’impresa terza, ovvero nell’ipotesi in cui una delle imprese associate affida la propria quota di lavori ad un’altra delle imprese associate medesime. In tali due casi, infatti, si ravvisano gli estremi di un contratto di subappalto.
Saluti.-
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