<HTML>Anche per il 2002 la legge finanziaria ha ulteriormente prorogato di un anno l'applicazione del regime speciale per gli agricoltori.
Fatta questa premessa passiamo alla risposta del quesito.
Agli agricoltori che effettuano acquisti intracomunitari in misura inferiore a Euro 8.263,31 (16MLI di lire) si applicano le disposizioni previste per gli enti non commerciali, ovvero fino a quando non é superato il limite di 8.263,31 Euro, l'imposta é corrisposta nello stato di origine del fornitore, salvo opzione per l'applicazione delle disposizioni sull'IVA intracomunitaria.
Al produttore agricolo é comunque consentito di optare per l'applicazione in Italia dell'imposta sugli acquisti comunitari. L'opzione, effettuata, con il comportamento concludente da parte del contribuente a comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale, ha effetto a decorrere dall'anno in cui é esercitata ed é valida fino a revoca e, in ogni caso, per un triennio.
L'opzione comporta l'applicazione dell'imposta in base alle aliquote vigenti nel paese di destinazione, ossia l'Italia. La convenienza dell'opzione dipende pertanto dalla misura delle aliquote IVA applicabile, su i beni in questione, in Italia e in Francia.
Nel caso venga superato il limite di 8,263,31 Euro gli agricoltori devono rispettare gli analoghi adempimenti previsti per gli altri operatori che effettuano acquisti intracomunitari.</HTML>