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Operaio in malattia - fine periodo comporto

Leb

Utente
Un operaio edile (CCNL applicato edilizia-industria) in malattia da ottobre-novembre 2008 sta per termine il periodo di 180 giorni indennizzabile dall'inps.
L'art. 26 del contratto prevede la conservazione del posto di lavoro per 9 mesi (270 gg. di calendario). Cosa succede alla scadenza dei 180 giorni? L'azienda può licenziare il lavoratore o deve attendere la scadenza dei 9 mesi?

E nel caso il lavoratore riprendesse a lavorare dopo i 180 gg., ma successivamente avesse una ricaduta della malattia, l'inps interverrebbe nuovamente con l'indennizzo?
 
Riferimento: Operaio in malattia - fine periodo comporto

Salve, il ccnl di riferimento prevede che l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per comporto secco: 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità, per anzianita` fino a tre anni mezzo;
12 mesi consecutivi, sempre senza interruzione dell’anzianità, per anzianità superiore a tre anni e mezzo.

Per sommatoria:9 mesi complessivi nell’arco di un periodo pari a 20 mesi consecutivi, per anzianità fino a tre anni e mezzo;
12 mesi complessivi nell’arco di 24 mesi consecutivi, per anzianità superiore a tre anni e mezzo.
Pare evidente che solo il superamento del periodo previsto dal Ccnl costituisce motivo legittimo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si terrà presente che nel caso di malattia iniziata in un anno e protrattasi nell’anno successivo senza interruzioni, il limite di 180 giorni vale per ciascun anno in maniera del tutto autonoma.
Saluti domenico
 
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