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Risoluzione 21 agosto 2007, n. 229
Con la circolare in menzione l’Agenzia ha affermato che le opere di urbanizzazione, non potendosi considerare accessorie alla costruzione di fabbricati residenziali (in tal caso si sarebbe potuta applicare l’IVA agevolata al 4%) devono essere assoggettate ad IVA al 10%.
Con la circolare in menzione l’Agenzia ha affermato che le opere di urbanizzazione, non potendosi considerare accessorie alla costruzione di fabbricati residenziali (in tal caso si sarebbe potuta applicare l’IVA agevolata al 4%) devono essere assoggettate ad IVA al 10%.