1) Il principio contabile n. 19 del CNDCeR prevede che: "gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione".
2) ll principio contabile n. 24, a proposito delle immobilizzazioni immateriali, prevede che: "gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali devono essere capitalizzati nella voce Altre immobilizzazioni immateriali. Se a seguito dell'istruttoria i finanziamenti non vengono concessi, i costi iniziali sostenuti devono essere imputati a costi dell'esercizio. L'ammortamento degli oneri accessori su finanziamenti deve essere determinato sulla durata dei relativi finanziamenti in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario".
3) Dallo IAS n. 38 si evince che gli oneri accessori relativi alla concessione di un finanziamento si possono capitalizzare solamente se hanno una diretta ed autonoma utilità pluriennale.