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oneri accessori mutuo

A

Adriano

Ospite
Buongiorno, per un mutuo relativo all'acquisto di un bene strumentale (magazzino)stipulato nel novembre 2005 come vanno contabilizzati i seguenti costi:
- costo perizia tecnica della banca
- imposta sostitutiva

Grazie e saluti
 
i costi per la perizia sono servizi di consulenza tecnica (B7 servizi), mentre l'imposta sostitutiva va tra le altre imposte e tasse indeducibili (b14 oneri div.gestione indeducibile sia irpef/ires e irap).
ho visto alcuni imputare il costo della perizia al maxicanone leasing in modo da riscontarlo per tutta la durata del leasing. secondo me comunque è più corretta la prima impostazione.
ciao
 
1) Il principio contabile n. 19 del CNDCeR prevede che: "gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella precedentemente illustrata per i disaggi di emissione".

2) ll principio contabile n. 24, a proposito delle immobilizzazioni immateriali, prevede che: "gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali devono essere capitalizzati nella voce Altre immobilizzazioni immateriali. Se a seguito dell'istruttoria i finanziamenti non vengono concessi, i costi iniziali sostenuti devono essere imputati a costi dell'esercizio. L'ammortamento degli oneri accessori su finanziamenti deve essere determinato sulla durata dei relativi finanziamenti in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario".

3) Dallo IAS n. 38 si evince che gli oneri accessori relativi alla concessione di un finanziamento si possono capitalizzare solamente se hanno una diretta ed autonoma utilità pluriennale.
 
vedere anche la sentenza 15981 14/11/2002 cassazione
costi stipulazione mutuo da detrarsi integralmente nell'esercizio in cui si ottiene la somma mutuata

vedere anche ris. 240 2002

saluti
 
Una precisazione: il Sig. Adriano chiedeva il metodo di contabilizzazione degli oneri accessori su mutui, non il trattamento fiscale. E le regole sono quelle riportate nei principi contabili (in sintesi, capitalizzazione o imputazione a CE a secondo dell'importo e della loro utilità pluriennale).

Il trattamento fiscale, come sottolineato nella RM 240/2002, è la logica conseguenza di quello civilistico, in virtù del principio di derivazione dell'utili fiscale da quello civilistico.
Quindi:
- spese capitalizzate ai fini civilistici -->> ammort. anche ai fini fiscali
- spese imputate a CE ai fini civilistici -->> deduzione integrale ai fini fiscali.
 
<<Una precisazione: il Sig. Adriano chiedeva il metodo di contabilizzazione degli oneri accessori su mutui, non il trattamento fiscale. E le regole sono quelle riportate nei principi contabili (in sintesi, capitalizzazione o imputazione a CE a secondo dell'importo e della loro utilità pluriennale).>>


Bravo, complimenti!
E’ una perla rara in questo forum leggere che c’è chi, per la disciplina degli aspetti contabili e bilancistici, non si riporta alle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria…
 
madonna turi, tu capisci solo quello che ti pare..

il fisco non sindaca la scelta contabile, tutto qui

ciao bello, passato bene le vacanze?
 
e guarda un po.. mi pare che il ragioniere abbia detto che il trattamento fiscale dipenda dall'imputazione civilistica.. indi..

ciao
 
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