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Omissione dichiarazione

  • Creatore Discussione Angelo Marchitelli
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A

Angelo Marchitelli

Ospite
<HTML>E' stata omessa la presentazione del modello Unico 2001 società di capitali.
E' possibile presentarlo ora avvalendosi del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni e la validità dello stesso ?</HTML>
 
<HTML>E' possibile ravvedere l'omesa presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg. dal termine di presentazione originario; nel tuo caso il termine é ampiamente spirato.
La sanzione per l'omessa presentazione deella dichiarazione va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 258.23.
Se anche i versamenti sono stati omessi puoi procedere, almeno, con il ravvedimento operoso delle imposte non versate: i versamenti devo essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
Poi procederai alla spedizione atrdiva della dichiarazione dei redditi.</HTML>
 
<HTML>Non vi è alcun versamento da effettuare. Per la sanzione minima di euro 258,23 conviene attendere l'avviso di irrogazione sanzioni, oppure effettuare il versamento immediatamente con Mod. F24, indicando quale codice tributo?</HTML>
 
<HTML>La sanzione per la presentazione della dichiarazione dei redditi oltre i 90 gg. ti verrà notificata dagli uffici competenti.
Piuttosto pensa ai versamenti: se non sono ancora stati effettuati puoi effettuare il ravvedimento operoso,</HTML>
 
<HTML>Se è stata omessa la presentazione del Mod. Unico 2001 società di capitali a mio parere l'Amministrazione finanziaria verrà a conoscenza di tale situazione (grazie al telematico).
Anche se, per usufruire del ravvedimento operoso, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato. A mio parere, presenterei comunque il modello Unico previo versamento con F24 della relativa sanzione minima di euro 258,23.
Intanto ti sei costituito e poi puoi chiedere (in contenzioso) i maggiori termini di rettifica della dichiarazione poiché i termini concessi dal legislatore all'Amministarazione fiscale per procedere alla rettifica derivante dalla verifica delle dichiarazioni non sono equitativi (il contribuente 90 gg. dal termine originario di presentazione, mentre per l'Amministrazione finanziaria 5 anni dallaa presentazione). Quindi non ci sarebbe equanimicità oné giustizia fiscale.</HTML>
 
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